Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it did not cite admissible grounds under Art. 448 CPPT.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the grounds cited by the appellant did not fall within the limited scope of admissible cassation grounds for penalty application sentences. The appellant argued a violation of Art. 129 CPPT regarding his depressive state, but the Court held that only specific issues like the expression of will or legal qualification are permissible under Art. 448 CPPT. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen.: The Court of Cassation declares inadmissible a simplified appeal against a penalty application sentence if the grounds cited do not pertain to the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sorrentino Salvatore, nato a Lecce il 03/01/1972 avverso la sentenza del 15/10/2021 del Tribunale di Lecce udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Salvatore Sorrentino impugna, per mezzo del difensore avvocato Massimiliano Petrachi, la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi otto di reclusione in ordine al delitto di evasione ex art. 385 cod. pen., accertato in Carmiano il 13 ottobre 2021.
2. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 56 cod. pen. visto che aveva inteso incontrare il figlio in quanto spinto da uno stato depressivo.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.
Al di fuori di dette ipotesi, la Corte di cassazione dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d