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Sentenza — n. 24046/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24046/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24046/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procura della Repubblica presso il Tribunale di Noia avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 9 febbraio 2022 nel procedimento promosso nei confronti di Borrelli Nicola, nato a Napoli il 15 marzo 1965 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa via "pec" nell'interesse di Nicola Borrelli, con la quale è stato chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

Regesto Legislator

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art. 325 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24046/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procura della Repubblica presso il Tribunale di Noia avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 9 febbraio 2022 nel procedimento promosso nei confronti di Borrelli Nicola, nato a Napoli il 15 marzo 1965 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa via "pec" nell'interesse di Nicola Borrelli, con la quale è stato chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

Parole chiave

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tempestività dell'invio postale azione di convalida del sequestro diritto al deposito sequestro di mezzi di prova tempestività dell'istanza di ricusazione momento del deposito

Disposizioni normative citate

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art. 325 cod. proc. pen
pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo; ritenuto che le superiori considerazioni valgono indifferentemente per i ricorsi di legittimità in materia cautelare, considerato che, in materia di cautela reale, l'art. 325 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procura della Repubblica presso il Tribunale di Noia avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 9 febbraio 2022 nel procedimento promosso nei confronti di Borrelli Nicola, nato a Napoli il 15 marzo 1965 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa via "pec" nell'interesse di Nicola Borrelli, con la quale è stato chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO rilevato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Noia ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento descritto in epigrafe con il quale il Tribunale del riesame di Napoli, accogliendo l'istanza di riesame interposta da Borrelli Nicola, ha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Noia in data 27 gennaio 2022; rilevato, in particolare, che con l'impugnazione si lamenta violazione di legge e falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 125 e 256 cod. proc. pen. nonchè difetto assoluto di motivazione; rilevato, ancora, che dalla disamina degli atti emerge che il ricorso risulta depositato presso il Tribunale di Noia ma non si riviene conferma alcuna della intervenuta trasmissione degli atti al Tribunale competente preso la cui cancelleria, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt 311 comma 3 e 325 comma 3, cod. proc. pen. occorreva depositare l'impugnazione; ritenuto che quanto sopra evidenziato incide sulla ammissibilità del ricorso, quantomeno in termini di tempestività dell'impugnazione, che va comunque provata dalla parte ricorrente in assenza di elementi che possano confermarne il portato; ritenuto, infatti, che, come precisato dalle sezioni unite di questa Corte (Sentenza n. 1626 del 24/09/2020, dep 2021, Bottari, Rv. 280167), in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo; ritenuto che le superiori considerazioni valgono indifferentemente per i ricorsi di legittimità in materia cautelare, considerato che, in materia di cautela reale, l'art. 325 cod. proc. pen., al comma 3, richiama l'applicazione dell'art. 311 commi 3, 4 e 5, espressamente dettati per la cautela personale; ritenuto, pertanto, che alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso in esame, per quanto già detto mai pervenuto all'ufficio competente (che in considerazione di tanto non ha quindi provveduto alla relativa trasmissione degli atti), risulta affetto da diversi e concorrenti profili di inammissibilità che si sovrappongono tra loro e che vanno, in termini più radicali, dalla stessa possibilità di ritenere utilmente instaurato il rapporto processuale (essendosi avvalso, il ricorrente, di una norma non applicabile in caso di ricorso di legittimità in materia cautelare) per finire, in via gradata, alla impossibilità per la Corte di verificare d'ufficio la tempestività dell'impugnazione, non emergendo contezza alcuna sia del presupposto che sta a monte della relativa verifica (la data di esecuzione dell'avviso alla parte pubblica ricorrente del deposito relativo al provvedimento impugnato, non desumibile dall'incartamento trasmesso in Corte), sia del dato che si pone a valle della stessa (la ricezione dell'impugnazione da parte della cancelleria competente);

P.Q.M.

Dichiara ina