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Sentenza — n. 23621/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for lack of concrete interest regarding illegally seized digital data after restitution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23621/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Paccione's appeal inadmissible due to a lack of concrete and current legal interest. Paccione argued that the restitution of seized devices did not negate his interest in challenging the evidence obtained, citing potential job consequences from his suspension. The Court rejected this, ruling that the interest must relate to the exclusive availability of data to protect primary interests, not merely the utility of evidence for prosecution.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.p.; Art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020: An appeal is inadmissible if the applicant fails to demonstrate a concrete, current, and specific interest in the exclusive availability of the information, as generic allegations regarding evidence utility do not suffice to prove the lesion of primary interests.

Parole chiave

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lack of interest digital evidence seizure restitution procedural inadmissibility primary interests probative value Cassation appeal sequestro di dati informatici

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.p.
Art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020
Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata.
art. 323 cod. pen
presso il Tribunale di Trani in data 25/11/2021 in relazione al delitto di cui all'art. 323 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci
Ma, nel contempo, deve rilevarsi che l'interesse, secondo quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U. n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv.
Sez. 5, n. 13964 del 15/02/2019, Pannella
Sez. 2, n. 34517 del 15/05/2019, Sammali
274975 e Sez. 2, n. 34517 del 15/05/2019, Sammali, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Paccione Vincenzo, nato il 15/04/1978 a Canosa di Puglia avverso l'ordinanza del 18/02/2022 del Tribunale di Trani visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/2/2022 il Tribunale di Trani ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse l'istanza di riesame presentata da Vincenzo Paccione avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. presso il Tribunale di Trani in data 25/11/2021 in relazione al delitto di cui all'art. 323 cod. pen. ed avente ad oggetto uno smartphone, chiavette usb e un block notes. Il Tribunale ha in particolare dato rilievo alla restituzione dei beni e sottolineato che non era stato dedotto un concreto e attuale specifico interesse all'esclusiva disponibilità dei dati estratti, correlato alla lesione di interessi primari conseguenti alla indisponibilità delle informazioni contenute.

2. Ha proposto ricorso Paccione tramite il suo difensore, deducendo violazione di legge. Segnala che la restituzione era avvenuta quando l'operazione di estrazione dei dati dai supporti informatici si era esaurita e rileva che il dato di fatto da tener presente inerisce all'acquisizione probatoria ottenuta attraverso il sequestro, suscettibile di utilizzazione da parte del P.M. al momento delle determinazioni. Aggiunge il ricorrente che a seguito dell'iniziativa della Procura della Repubblica era stato sospeso dal servizio e che l'eventuale rinvio a giudizio potrebbe comportare ulteriori conseguenze sul piano dell'attività lavorativa. Su tali basi il giudizio sollecitato al Tribunale non aveva rilievo puramente teorico ma concreto, in quanto incidente sulla facoltà di utilizzare i dati acquisiti illegittimamente ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve in primo luogo osservarsi che il ricorrente fa riferimento al sequestro di uno smartphone e di chiavette, oltre che di un block notes, essendo tuttavia pacifica la restituzione di quanto repertato in sede di perquisizione. A fronte di ciò, contesta la decisione del Tribunale incentrata sulla mancanza di interesse all'impugnazione, ma non spiega quali dati sarebbero stati prelevati dai menzionati supporti e quale contenuto avrebbero, anche in funzione dell'integrazione e del rafforzamento del compendio indiziario, per modo che il ricorso sul punto risulta generico.3.

Ma, nel contempo, deve rilevarsi che l'interesse, secondo quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U. n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497), deve essere «concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari conseguenti alla indisponibilità delle informazioni contenute nel documento, la cui sussistenza andrà dimostrata, non potendosi ritenere sufficienti allo scopo generiche allegazioni». In tale prospettiva, va rimarcato che il motivo prospetta un interesse correlato alla valutazione del dato probatorio, ma, oltre quanto già osservato circa la genericità di siffatta deduzione, in mancanza di un riferimento puntuale all'incidenza di quanto acquisito sul compendio indiziario, deve replicarsi che l'interesse non è ravvisabile con riguardo alla proiezione probatoria del dato ma in relazione alla disponibilità esclusiva di esso, in quanto correlata, come già sottolineato, alla tutela di interessi primari diversi dall'esigenza di scongiurarne l'utilizzazione a fini di prova (sul punto Sez. 5, n. 13964 del 15)02/2019, Pannella, Rv. 274975 e Sez. 2, n. 34517 del 15/05/2019, Sammali, Rv. 277029).

4. Da ciò discende che le deduzioni difensive non sono idonee a vulnerare il giudizio del Tribunale e ad accreditare un concreto interesse del ricorrente.

5. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2022 Il Con