Italian Court dismisses late appeal for European arrest warrant surrender as procedurally inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities because it was filed five days after the statutory deadline. Gerald Idrizi challenged a lower court's order to surrender him to French authorities for a European arrest warrant, arguing against the delivery. The court rejected the claim solely on procedural grounds, ruling that the delay rendered the appeal untimely under the relevant law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 legge 22 aprile 2005 n. 69; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal filed beyond the five-day statutory deadline is inadmissible and must be declared without formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Idrizi Gerald, nato in Albania il 17/04/1966 avverso la sentenza del 05/05/2022 della Corte di appello di Venezia udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo.
RITENUTO IN FATTO
1. Oggetto del ricorso in esame è la sentenza con la quale il 3 maggio 2022, la Corte di appello di Venezia ha disposto la consegna di Gerald Idrizi, detenuto e presente all'udienza, all'Autorità giudiziaria della Francia in quanto destinatari di un mandato di arresto europeo. Il ricorso è stato è stato depositato presso la cancelleria della Corte di appello di Venezia 1'11 maggio 2022, oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art. 22 legge 22 aprile 2005 n. 69, come modificato dall'art. 18 d.lgs. 02 febbraio 2021 n.
10. Pertanto esso risulta tardivo e, quindi, inammissibile.
2. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli ade menti di cui all'art. Z (-4q LO Così deciso il 14/06/2022 Il Consigliere estensore