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Ordinanza — n. 23421/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against agreed sentence increase as it exceeds permissible grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23421/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because it challenged the increase in penalty within a settled agreement. The appellant argued the court lacked motivation regarding the penalty increase, but the court noted that parties had already specified the total penalty, including statutory increases, to the judge. Consequently, the appeal was rejected as it sought review of matters not permitted under the relevant criminal procedure code.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 81 c.p.: Appeals against sentences resulting from a plea bargain are limited to specific grounds, excluding challenges to the application of agreed penalty increases.

Parole chiave

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criminal procedure appeal plea bargain sentence penalty increase review inadmissible appeal agreed penalty terms adeguamento della pena modificazione delle conclusioni alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 81 c.p.
dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice - che ha condiviso, peraltro con congrua motivazione, la scelta sanzionatoria - la pena da applicare, sì come comprensiva degli aumenti di cui all'art. 81, primo e secondo comma, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ismailaj Alket, alias Balteanu Theodor Emanuel, nato in Albania il 17.01.1978 avverso la sentenza del 18 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti; che il proposto ricorso, attraverso cui si censura la mancanza di motivazione in ordine all'aumento di pena disposto a seguito della ritenuta continuazione, esula invero dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice - che ha condiviso, peraltro con congrua motivazione, la scelta sanzionatoria - la pena da applicare, sì come comprensiva degli aumenti di cui all'art. 81, primo e secondo comma, cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pr nte Gaetano D A icis Ange