Criminal appeal dismissed; retroactive law removes criminal liability for hotel tax evasion peculato.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction for peculato regarding unpaid hotel taxes. The appellant argued that recent legislative changes abolished the criminal nature of such acts, limiting them to administrative sanctions. The court ruled that the new retroactive provisions explicitly reclassified the hotel manager's liability as purely administrative, thereby eliminating the required subjective element for the crime of peculato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 180, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34; Art. 5-quinquies, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146: The retroactive application of the administrative regime for hotel tax liability excludes the criminal qualification of such omissions under the crime of peculato.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Spirito Viviana, nata a Salerno 1'8/5/1981 avverso la sentenza emessa del 4/11/2021 dalla Corte di appello di Salerno; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio; udito l'avvocato Agostino Allegro, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado, confermava la sentenza di condanna per il reato di peculato commesso mediante appropriazione da parte dell'imputata dell'imposta di soggiorno, riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena.
2. Nell'interesse di Viviana Spirito sono stati proposti due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'intervenuta abolitio criminis per effetto delle modifiche introdotte dall'art.180, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 e del successivo art. 5-quinquies del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146. Si sostiene, in particolare, che il gestore di strutture ricettive è stato espressamente qualificato quale mero responsabile d'imposta, tenuto al versamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto ospitato e, nel caso di omesso, ritardato o parziale versamento, l'attuale disciplina prevede esclusivamente una sanzione amministrativa.
L'applicabilità di tale regime anche ai fatti appropriativi commessi prima dell'entrata in vigore del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 sarebbe stata definitivamente chiarita per effetto dell'introduzione della norma di "Interpretazione autentica" contenuta nel dl. 21 ottobre 2021, n.146, lì dove si specifica espressamente che la disciplina, anche sanzionatoria, contenuta nel cosiddetto "Decreto Rilancio" è applicabile anche ai fatti pregressi. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dal delitto di peculato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il primo motivo di ricorso, relativo alla perdurante possibilità di qualificare l'appropriazione del denaro riscosso dall'albergatore in termini di peculato, è fondato e determina l'assorbimento del secondo motivo di ricorso. 2.1. Il legislatore, nel 2020, è intervenuto a disciplinare la materia introducendo l'art. 180, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, mediante il quale si prevedeva l'inserimento, nel corpo dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, del comma 1-ter, che, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 77 del 2020, così recita:
«Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471». La norma ha, quindi, modificato, sul piano sostanziale, il rapporto intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e l'ente impositore, che da rapporto di "servizio" per la riscossione dell'imposta è divenuto un rapporto di natura tributaria, attribuendo al gestore la qualifica di "responsabile d'imposta", pur rimanendo il soggetto passivo dell'imposizione colui che alloggia nella struttura ricettiva. 2.2.
A fronte di tale modifica normativa, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che la novella non avesse comportato una parziale abolitio criminis, bensì solo un fenomeno di successione di norme extrapenali, incidenti su elementi normativi della fattispecie relativi alla qualifica soggettiva del gestore (Sez. 6, n. 36317 del 28/10/2020, Brugnoli, Rv. 280286; Sez. 6, n. 30277 del 28/09/2020, Di Bono, Rv. 279724). La nuova disposizione si sarebbe, infatti, limitata a far venir meno "in concreto" la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, senza incidere sulla struttura del delitto di cui all'art. 314 cod. pen.
Si era ritenuto, pertanto, che permaneva la rilevanza penale, a titolo di peculato, delle condotte di omesso versamento dell'imposta di soggiorno poste in essere dal gestore di struttura ricettiva antecedentemente alle modifiche introdotte dell'art. 180 del d. I. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020, atteso che (Sez. 6, n. 36317 del 28/10/2020, Brugnoli, Rv. 280286; Sez. 6, n. 30277 del 28/09/2020, Di Bono, Rv. 279724).
3. Il quadro normativo di riferimento è ulteriormente mutato a seguito dell'introduzione dell'art. 5-quinquies del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito dalla I. n. 215 del 17 dicembre 2021) con il quale il legislatore ha, tuttavia, adottato una disposizione a carattere retroattivo della disciplina della c.d. imposta di soggiorno e delle sue sanzioni, allo scopo di escludere la perdurante rilevanza penale ai sensi dell'art. 314 cod. pen. delle condotte di omesso versamento compiute prima del 19 maggio 2020. La norma in questione ha stabilito che «Il comma 1 -ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020». 3.1.
Prendendo atto di tale ulteriore intervento normativo, questa sezione, nella recente sentenza n. 9213 del 15/02/2022, Khvostova, Rv.282997 ha escluso la perdurante rilevanza penale delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno poste in essere anteriormente alle modifiche introdotte dell'art. 180 del d. I. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020. A seguito della entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 5-quinquíes cit., deve, pertanto, ritenersi che la qualifica soggettiva di responsabile d'imposta vada riconosciuta al gestore della struttura ricettiva anche per i fatti relativi all'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno verificatisi in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 34 del 2020, ossia alla data del 19 maggio 2020.
Conseguenza immediata della novella legislativa è, sul piano penale, quella secondo cui il mancato, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, anche per i fatti antecedenti al 19 maggio 2020, non è più sussumibile nel delitto di peculato, postulando tale fattispecie incriminatrice, come presupposto necessario della condotta del soggetto attivo, la veste giuridica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.
4. Sulla base di tali rilievi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste, essendo venuto meno uno degli elementi costitutivi del delitto di peculato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 24 maggio