Italian Court dismisses appeal against false testimony conviction for irrelevant car sale details.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe D'Anca inadmissible, upholding his conviction for false testimony regarding a car sale. D'Anca argued his testimony about an Audi A4 was irrelevant to the main charge of misappropriation involving a Volkswagen Golf, claiming the appellate court failed to assess its ex ante influence. The court rejected this, ruling that the testimony was pertinent because it logically connected the two transactions to prove the defendant's intent to settle debts through the second sale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 cod. pen.; Art. 192, comma 1, cod. proc. pen.: False testimony is punishable only if the declaration is pertinent and relevant to the facts under trial, meaning it must alter the judicial assessment of the crime's modalities or conditions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'Anca Giuseppe, nato a Caltanissetta il 22/04/1961 avverso la sentenza del 20/10/2021 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito il difensore dell'imputato, avvocato Rosario Di Proietto, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di condanna del locale Tribunale, emessa nei confronti di D'Anca Giuseppe per il reato di cui all'art. 372 cod. pen. per la falsa deposizione resa il 4 aprile 2014 nel processo penale a carico di Leonardo Pelonero, titolare, come il D'Anca, di una concessionaria d'auto, per appropriazione indebita di un'autovettura affidatagli in conto vendita.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso D'Anca Giuseppe, tramite il proprio difensore, con i motivi di seguito indicati. 2.2. Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 372 cod. pen., con riguardo alla rilevanza e alla pertinenza della deposizione resa dall'imputato nel processo a carico di Pelonero. La Corte di appello, infatti, non avrebbe valutato, con accertamento ex ante, che la testimonianza del D'Anca, al momento in cui era stata resa, era ininfluente per la decisione in quanto riguardava un'autovettura Audi A4, diversa dalla Volkswagen Golf indicata nel capo di imputazione del processo principale. 2.3.
Con il secondo motivo deduce illogicità della motivazione in relazione agli artt. 372 cod. pen. e 192, comma 1, cod. proc. pen. in quanto la sentenza della Corte di appello, unitamente a quella di primo grado, avendo escluso, grazie a diverse prove tra cui la perizia grafica, che tra Leonardo Pelonero e Giuseppe D'Anca vi fosse stato un accordo compensativo, ragione della consegna dell'auto a parziale pagamento del presunto debito, aveva reso irrilevante la testimonianza del ricorrente riguardante proprio l'esistenza di detto accordo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile 2. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, riguardando entrambi l' inconfigurabilità del reato per irrilevanza della testimonianza resa da Giuseppe D'Anca, da un lato perché relativa ad un oggetto diverso da quello del giudizio; dall'altro lato perché concernente un accordo compensativo escluso dai giudici di primo e secondo grado. 2.1. Le censure, articolate in modo confuso e senza confrontarsi con gli argomenti della sentenza impugnata, mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando, in gran parte, questioni già sollevate e ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, ancorata ad una approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 192 cod. proc. pen.
Nel condividere integralmente le articolate conclusioni della decisione di primo grado, la Corte di appello di Caltanissetta ha ricostruito la complessa vicenda storico-fattuale, concernente il presupposto della falsa testimonianza, in base a numerose evidenze probatorie, in motivazione richiamate, relative alle condotte del ricorrente, venditore di auto, nell'ambito della compravendita di due vetture:
a) una Volkswagen Golf, di proprietà di Giuseppe Cirrito e da questi consegnata in conto vendita a Giuseppe D'Anca, oggetto del processo per appropriazione indebita a carico del Pelonero in cui l'odierno ricorrente aveva reso la falsa testimonianza, determinando il giudice a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede;
b) un'Audi A4. Per valutare i motivi di ricorso, oltre che per seguire un ordine logico e cronologico, è necessario partire dalla compravendita di questa seconda auto. Dall'istruttoria dibattimentale e, in particolare, dalle attendibili testimonianze di Sergio Sciaulino (acquirente dell'auto Audi A4), e Marcello Graceffa (venditore dell'auto e amministratore unico della Meridiano S.p.A.) e dalla documentazione acquisita (quietanza di pagamento rilasciata in data 12 febbraio 2009), dalla perizia grafica e era emerso che:
a) l'Audi A4 era di proprietà della Meridiano S.p.A. e l'acquisto da parte di Sergio Sciaulino aveva richiesto l'intermediazione di Pelonero;
b) il versamento del prezzo era avvenuto nelle mani di Giuseppe D'Anca il quale, anziché consegnarlo alla società dante causa, aveva emesso assegni non andati a buon fine per l'ammontare di C 18.380;
c) il corrispettivo dell'auto alla fine era stato pagato da Pelonero alla Meridiano S.p.A. al solo fine di non compromettere il rapporto lavorativo e fiduciario con la società venditrice. Nel processo a carico di Pelonero per il reato di appropriazione indebita della Volkswagen Golf, consegnatagli da Giuseppe D'Anca, che l'aveva ricevuta in conto vendita dal proprietario, il ricorrente, all'udienza del 4 aprile 2014, aveva ammesso che fosse stato proprio il Pelonero a saldare per suo conto il dovuto, non spiegandosene la ragione. La dichiarazione, però, si era rivelata falsa perché sconfessata dagli altri testimoni, oltre che dalla perizia grafica e dai documenti acquisiti, con riferimento a due circostanze: l'assenza di qualsiasi debito tra la società del ricorrente (D'Ancauto) e Pelonero, per assegni non andati a buon fine in relazione alla vendita dell'Audi A4; la mancata intermediazione di Pelonero nella compravendita di detta auto.
Con riferimento alla Volkswagen Golf, dall'istruttoria dibattimentale, svoltasi con l'esame del teste Cirrito e con l'acquisizione di documenti (tra cui la dichiarazione scritta del 5 dicembre 2008 a firma di Giuseppe Cirrito di deposito in conto vendita dell'auto presso la D'Ancauto), era risultato che il ricorrente l'avesse consegnata in conto vendita alla società "Centro Europa di Pelonero Leonardo & C.", di cui Pelonero era legale rappresentante - denunciando, peraltro falsamente, lo smarrimento delle targhe, al fine di ottenerne di nuove e cedere a terzi il veicolo -, proprio per estinguere in parte il debito insorto con l'omesso pagamento dell'Audi A4.
Questa la ragione per la quale la sentenza impugnata, in conformità con quella di primo grado, aveva ritenuto che le due compravendite, pur riguardando auto differenti, fossero strettamente connesse tra loro tanto da rendere la deposizione di Giuseppe D'Anca, relativa all'Audi A4, antecedente logico necessario e questo aldilà dell'esistenza o meno del presunto accordo compensativo menzionato nel ricorso. Alla luce di quanto argomentato dai giudici di appello, in piena conformità a quanto accertato e valutato anche dal Tribunale, la pretesa irrilevanza della falsa testimonianza resa dal D'Anca è manifestamente priva di fondamento.
Infatti, per costante giurisprudenza di questa sezione, in materia valgono alcuni chiari principi per ritenere quando la falsa dichiarazione sia pertinente e rilevante: riguardare la situazione processuale esistente al momento in cui il reato viene consumato (Sez. 6, n. 12533 del 24/10/1985, Marinello, Rv. 171466); alterare l'accertamento delle modalità e delle responsabilità del fatto oggetto di reato anche solo in termini di elevata idoneità (Sez. 6, n. 11612 del 22/01/2007, Guarnieri, Rv. 236396); condizionare o fuorviare la decisione anche quando il giudice non risulti poi in concreto tratto in errore (Sez. 6, n. 20656 del 22/11/2011, De Gennaro, Rv. 252627).
Poiché nel caso di specie le dichiarazioni rese dal D'Anca sull'Audi A4 nel processo a carico di Pelonero apparivano obiettivamente idonee a comprovare l'ipotesi accusatoria dell'appropriazione indebita dell'auto Volkswagen Golf, ne discende la concreta pertinenza e rilevanza di quanto da lui riferito davanti al giudice, a tal punto da averlo determinato a trasmettere gli atti al Pm in sede per la sua falsa testimonianza.
3. In forza dei predetti rilievi e della circostanza che il ricorrente non abbia individuato passaggio o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo, talvolta assertivamente contrapponendovi un'alternativa lettura del compendio probatorio, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa per le Ammende che si reputa equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle