Cassation court annuls appeal judgment for failure to include defense written conclusions in the file, violating procedural rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Florence Court of Appeal's judgment, which had convicted the defendant for escape while ignoring his written defense conclusions. Although the defense lawyer submitted the documents via certified email, the appellate court failed to include them in its file, citing only the prosecutor's submissions. The court ruled this omission constituted a general nullity under Article 178 of the Criminal Procedure Code, necessitating a retrial to ensure the right to contradiction was respected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23-bis comma 2 d.l. 137/2020; Art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: The failure to include the defendant's written conclusions in the appellate file, despite their timely submission, constitutes a general nullity requiring annulment to guarantee the right to contradiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pepaj Taulant, nato in Albania il 31/05/1996 avverso la sentenza del 14/12/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocata Elisa Gamerra, che ha insistito per l'annullamento con rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze, in accoglimento dell'impugnazione del Procuratore generale, ha riformato la sentenza assolutoria del Tribunale di Firenze e condannato Taulant Pepaj alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di evasione, negando l'applicazione delle attenuanti generiche nonché la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
2. Con un unico motivo di ricorso il difensore dell'imputato ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in quanto la Corte di merito dava atto della mancata presentazione delle conclusioni scritte della difesa che, al contrario, erano state tempestivamente depositate in vista della decisione avvenuta con rito cartolare.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente prorogato (dall'art. 7 del d.I n. 105 del 2021, conv. dalla legge n. 126 del 2021, n. 126, e ancora dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, conv. dalla legge n. 15 del 2022). il Procuratore Generale e la difesa hanno depositato le conclusioni scritte in epigrafe riportate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 2.Rileva il Collegio che nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, regolata dall' art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in I. 18 dicembre 2020 n. 176, è previsto un meccanismo che comporta la comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato e alle altre parti delle conclusioni del pubblico ministero e la facoltà, riconosciuta all'imputato, di far pervenire al giudice conclusioni scritte. Tale disciplina è stata applicata nel caso in esame, ma degli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio trattandosi della deduzione di error in procedendo non risulta che le conclusioni, pur spedite tempestivamente all'indirizzo PEC certificato della Corte di appello di Firenze il 7 dicembre 2021, con ricevuta di avvenuta consegna, siano pervenute all'esame dei giudicì di appello che, infatti, nella sentenza del 14 dicembre 2021, nel riportare le conclusioni delle parti, fanno riferimento solo a quelle del Procuratore generale e con riguardo alla difesa danno atto che questa non ne ha presentate per iscritto.
Quello sottoposto all'esame del Collegio va qualificato come un vizio integrante una nullità generale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., in quanto il citato art. 23-bis attribuisce all'imputato la facoltà di presentare conclusioni scritte (il difensore "può presentare" le conclusioni entro il quinto giorno precedente l'udienza), facoltà volta a garantire il diritto al contraddittorio, anche se innestato sulla procedura camerale ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen, proprio attraverso la produzione delle conclusioni, sia pure soltanto scritte, in vista delle determinazioni che il giudice dovrà assumere. Nel caso in esame, dunque, le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, sebbene regolarmente depositate, non sono state fatte confluire nel fascicolo tanto da non consentire ai giudici di esaminarle e valutarle e così integrandosi una nullità a regime intermedio, tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, Sciuto, Rv. 282881), tale da determinare l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
3. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso il 24 maggio 2022 ,\ La Consigliera estensora Il Pre's dente Paola Di Nicola Travaglini_-- , Giorg