Sentenza — n. 23404/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPrimavera Nicola, nato a Vibo Valentia il 05/12/1956 2) Murgioni Massimo nato a Alessandria il 11/08/1958 3) Ruvio Fabio nato a Alessandria il 15/08/1976 4) Primavera Domenico Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 31/05/1958 5) Lo Iacono Giovanni, nato a Alessandria il 23/12/1974 avverso la sentenza del 13/01/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; sentito il Sostituto Procuratore Andrea Venegoni che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione o, in subordine, l'annullamento con rinvio per tutti i ricorrenti; sentiti l'avvocato Maria Chiara Zanconi del Foro di Milano, per Domenico Giuseppe Primavera, e l'avvocato Anna Lisa De Lemmi del Foro di Roma, quale sostituto processuale dell'avvocato Francesco Petrelli, per Nicola Primavera, i quali insistono per l'accoglimento dei motivi di ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. n. 309/1990, art. 121 cod. proc. pen, art. 649 cod. proc. pen, art. 69 cod. pen; Sentenza — n. 23404/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per altro verso, deve registrarsi che non sussistono i presupposti per applicare l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. con un proscioglimento nel merito che prevalga sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione perché questo è possibile solo quando la prova evidente della insussistenza del fatto o della non colpevolezza dell'imputato, è rilevabile, con una mera attività ricognitiva, ossia con una valutazione da parte del giudice che sia assimilabile più al compimento di una "constatazione", che a un atto di "apprezzamento".
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1) Primavera Nicola, nato a Vibo Valentia il 05/12/1956 2) Murgioni Massimo nato a Alessandria il 11/08/1958 3) Ruvio Fabio nato a Alessandria il 15/08/1976 4) Primavera Domenico Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 31/05/1958 5) Lo Iacono Giovanni, nato a Alessandria il 23/12/1974 avverso la sentenza del 13/01/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; sentito il Sostituto Procuratore Andrea Venegoni che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione o, in subordine, l'annullamento con rinvio per tutti i ricorrenti; sentiti l'avvocato Maria Chiara Zanconi del Foro di Milano, per Domenico Giuseppe Primavera, e l'avvocato Anna Lisa De Lemmi del Foro di Roma, quale sostituto processuale dell'avvocato Francesco Petrelli, per Nicola Primavera, i quali insistono per l'accoglimento dei motivi di ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.
Con sentenza n. del 13 ottobre 2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna — decisa dal Tribunale di Alessandria il 20 settembre 2017 — di Giovanni Lo Iacono, Domenico Giuseppe Primavera, Nicola Primavera, Massimo Murgioni e Fabio Ruvio ex artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per avere partecipato alla associazione per delinquere volta alla importazione, alla detenzione e alla cessione di cocaina descritta nel capo A delle imputazioni e accertata come operante dal settembre 1996. Invece, ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 descritto nel capo B, perché estinto per prescrizione e, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, ha ridotto le pene.
2. Nei ricorsi presentati dai difensori degli imputati si chiede l'annullamento della sentenza per i motivi che vengono riportati nel seguito nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Il ricorso di Giovanni Lo Iacono si fonda su due motivi. 2.1.1. Con il primo motivo si deducono violazione degli art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, 69 e 157, comma terzo, cod. pen. (nel testo previgente) per non avere dichiarato estinto il reato nonostante che nella stessa sentenza le condotte siano collocate fra il 25 settembre 1996 e il 12 maggio 1997 e che al ricorrente siano state concesse le circostanze generiche riconosciute come prevalenti sulla recidiva. 2.1.2.
Con il secondo motivo si deducono vizio della motivazione e omesso esame dei motivi di appello avendo fondato la responsabilità di Lo Iacono su un generico richiamo ai contenuti delle intercettazioni telefoniche e ambientali, sulla sua descrizione da parte della coindagata Maria Viele (mai escussa nel dibattimento) e sulle generiche affermazioni dell'agente della Polizia di Stato Russo Gandolfo, peraltro trascurando che dai contenuti delle conversazioni intercettate si desume che Lo Iacono e il «Gianni» ivi menzionato sono persone diverse. 2.2.
Il ricorso di Domenico Giuseppe Primavera si fonda su tre motivi. 2.2.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione nel disattendere le argomentazioni difensive desumendo la partecipazione alla associazione, come custode della droga, dalla sua parentela con i fratelli Trimpoli promotori e organizzatori della associazione — peraltro scambiando il ricorrente con suo fratello Nicola (colui che effettivamente sposò la figlia della cugina dei Trimpoli) - e trascurando che nella sua abitazione o nei pressi non sono state rinvenute sostanze stupefacenti o possibili proventi del loro traffico.
Inoltre si assume che la Corte di appello non ha considerato l'ipotesi alternativa alla ricostruzione accusatoria che la difesa ha incentrato sul documentato rilievo che il ricorrente dal 1982 al 1987 ha svolto l'attività di stuccatore, sicché è ragionevole interpretare le conversazioni con Salvatore Trimpoli nelle quali si menzionano lavori da effettuare all'interno di immobili come riferite al lavoro di Primavera e non a attività illecite, mentre comunque è dubbia l'identificazione della voce del ricorrente da parte dell'agente della Polizia di Stato Domenico Papale e soltanto presunta l'intestazione al ricorrente dell'utenza telefonica di chi conversò con Trimpoli.
Si osserva che richiedere all'imputato di fornire una spiegazione alternativa delle ragioni delle conversazioni si risolve in una inversione dell'onere della prova. 2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso di deduce violazione degli artt. 233 e 603 cod. proc. pen. per avere rigettato la richiesta di acquisire la rela2:ione del consulente della difesa circa il grado di accuratezza delle trascrizioni delle intercettazioni sul presupposto che l'appellante avrebbe dovuto prima avanzare istanza di esame del consulente, mentre l'art. 121 cod. proc. pen. consente di acquisire, con il consenso delle parti, il contenuto della relazione come memoria tecnica ex art. 121 cod. proc. pen. e trascurando che comunque la difesa aveva chiesto, in caso di dissenso, l'audizione del suo consulente. 2.2.3.
Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 157 e 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (nelle formulazioni vigenti all'epoca dei fatti) nell'escludere la prescrizione (anche considerati i periodi di sospensione del suo corso) del reato trascurando le conseguenze del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla concreta configurazione finale della fattispecie criminosa. 2.3. Il ricorso di Nicola Primavera si fonda su tre motivi. 2.3.1. Con il primo motivo si deducono violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e vizio della motivazione nel disconoscere apoditticamente l'idenl:ità fra le condotte ascritte al ricorrente nel capo A delle imputazioni e quelle per le quali è stato assolto dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 27 febbraio 2017. 2.3.2.
Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione nel riconoscere la sussistenza della associazione a delinquere descritta nel capo A e della partecipazione di Nicola Primavera sulla base di una argomentazione per relationem, limitandosi a richiamare quella espressa dal Tribunale di Alessandria nella sentenza di primo grado e senza confrontarsi con le deduzioni difensive circa la cripticità dei contenuti delle conversazioni superata dalla sentenza di condanna mediante mere congetture e senza confrontarsi con gli argomenti difensivi volti a contestare che il ricorrente abbia ceduto 100 grammi di cocaina a Ruvio nell'interesse della organizzazione o abbia fornito schede telefoniche a Trimboli. 2.3.3.
Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 157 e 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (nella formulazione vigenti all'epoca dei fatti) nell'escludere la prescrizione (anche considerati i periodi di sospensione del suo corso) del reato dopo la proposizione dell'appello trascurando le conseguenze del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla concreta configurazione finale della fattispecie criminosa. 2.4. I ricorsi congiunti di Massimo Murgioni e Fabio Ruvio si fondano sull'unico motivo con il quale si deduce vizio della motivazione nel ravvisare la sussistenza di una associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 30'9/1990 limitandosi a richiamare le argomentazioni espresse nella sentenza del Tribunale senza confrontarsi con le argomentazioni difensive espresse nell'atto di appello e trascurando che l'eventuale partecipazione di Margioni a singole condotte illecite in concorso con Domenico Trimboli non basta per configurare la partecipazione a una associazione, mentre relativamente a Ruvio l'eventuale riferimento a attività illecite nelle conversazioni con Salvatore Trimpoli e Nicola Primavera non basta a dimostrare la sua partecipazione a una associazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi dei ricorsi di Lo Iacono, di Domenico Giuseppe Primavera e di Nicola Primavera concernenti la prescrizione anche del reato descritto nel capo A sono fondati. Il decorso della prescrizione va calcolato partendo dal 28 ottobre 1997, giorno in cui fu arrestato Domenico Trimpoli, capo della associazione per delinquere (p. 89-90 della sentenza di primo grado). Per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva — consentito in base alle formulazioni dell'art. 157, c:omma 3, cod. pen. e dell'art. 69 cod. pen. vigenti all'epoca del fatto e più favorevole ai rei — la prescrizione del reato per il quale si procede avverrebbe in 22 anni e 6 mesi ex artt. 160, comma 2, cod. pen. nella formulazione vigente all'epoca del fatto, periodo al quale, però, va aggiunto quello complessivo di 1 anno e 2 mesi e 1 giorno per le sospensioni del corso della prescrizione nel primo (p. 89 della sentenza del Tribunale) e nel secondo grado di giudizio comprensivo della sospensione ex d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (p. 12 della sentenza di appello).
Ne consegue che il reato si è estinto per prescrizione il 29 dicembre 2020, dopo la sentenza di primo grado, ma prima della pronuncia di quella impugnata.
2. Per altro verso, deve registrarsi che non sussistono i presupposti per applicare l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. con un proscioglimento nel merito che prevalga sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione perché questo è possibile solo quando la prova evidente della insussistenza del fatto o della non colpevolezza dell'imputato, è rilevabile, con una mera attività ricognitiva, ossia con una valutazione da parte del giudice che sia assimilabile più al compimento di una "constatazione", che a un atto di "apprezzamento".
Infatti, il concetto di "evidenza", utilizzato dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen, riguarda la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, ossia qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione con la formula ampia, sicché non bastano la mera contraddittorietà o l'insufficienza della prova che richiede un giudizio tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445; Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, Giuffrida, Rv. 256202). Al contrario, le convergenti argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata e in quella di primo grado per giustificare l'attribuzione agli imputati dei reati per i quali sono stati condannati risultano esenti da manifeste illogicità e fondate su pertinenti massime di esperienza per le ragioni esposte nel seguito. 2.1.
Relativamente al motivo (il secondo) del ricorso di Giovanni Lo Iacono concernente la sua responsabilità, si osserva che la sentenza impugnata ha evidenziato (p.
14) che: il riconoscimento della voce di Lo Iacono da parte dell'ispettore Davide Bova che lo conosceva personalmente (p. :11-12 sentenza del Tribunale) è avvenuto in termini di certezza; che Maria Viele ha descritto Lo Iacono in modo circostanziato (p. 37 della sentenza di primo grado) come un valido collaboratore nelle cessioni di droga menzionate anche nelle conversazioni nella quali compare il «Gianni» identificato con il ricorrente.Va ribadito che quando è contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può valutare altri elementi: i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle utenze telefoniche che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj Rv. 281265;
Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, De Cicco, Rv. 269900; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259478). Né il ricorso si confronta con quanto rimarcato dalla Corte di appello, ossia che dalle intercettazioni si trae che il ricorrente seguì da vicino l'approvvigionamento di cocaina che condusse all'arresto del coimputato Benedettino (delle cui sorti in carcere si interessò) e continuò a collaborare con Viele (convivente di Benedettino) nelle cessioni di droga. La sentenza impugnata, inoltre, richiama il contenuto (p. 35-45) di quella di primo grado dando conto (p.
36) dell'intervento di un «Gianni» omonimo del ricorrente nei dialoghi. 2.2. Relativamente ai motivi (il primo e il secondo) del ricorso di Domenico Giuseppe Primavera concernenti la sua responsabilità si osserva che la argomentazione della sentenza circa la prova che il ricorrente era l'interlocutore di Salvatore Trimpoli si fonda ragionevolmente sul fatto che egli era l'intestatario dell'utenze (mobile e fissa) utilizzate e non emerge che queste fossero usate da un soggetto diverso, mentre che le conversazioni riguardassero cessioni di sostanze stupefacenti è desunto dall'uso di un linguaggio criptico (con riferimento al consumo di vino), mentre la tesi difensiva secondo cui le conversazioni riguarderebbero la sua attività di stuccatore è aspecifica perché tale attività risulta, da quanto addotto, di diversi anni anteriore al periodo in cui si svolsero le conversazioni. 2.3.
Relativamente ai motivi (il primo e il secondo) del ricorso di Nicola Primavera concernenti la sua responsabilità si osserva quel che segue. 2.3.1. Circa la dedotta violazione dell'art. 649 cod. proc. peni la Corte di appello ha argomentato l'esclusione dell'identità fra l'associazione per delinquere oggetto del presente processo e quella in relazione alla quale il ricorrente è stato assolto per non avere commesso il fatto rilevando che:
a) le persone partecipanti alle due associazioni non sono le stesse;
b) diverso è l'ambito territoriale di azione (soprattutto Alessandria per quella oggetto del presente processo, prevalentemente Roma per l'altra);
c) i periodi di commissione dei fatti coincidono solo parzialmente. In realtà l'associazione oggetto del processo a conclusione del quale il ricorrente è stato assolto ha una finalità circoscritta costituita dalla importazione di sostanza stupefacente Facendola transitare dall'aeroporto di Fiumicino con il concorso di due dipendenti dell'aeroporto per un periodo delimitato (tra il settembre 1996 e l'aprile 1997. Invece, quella oggetto del presente processo ha la più estesa finalità di realizzare condotte riconducibili all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, mentre comune è il ruolo di vertice attribuito a Trimboli Salvatore).
In questo quadro, Nicola Primavera è stato assolto dalla prima sentenza per l'incertezza circa la sua identificabilità con uno dei conversanti nelle intercettazioni. Sulla base di quanto precede, nella fattispecie il divieto posto dall'art. 649 cod. proc. pen. non opera, per la diversità delle associazioni criminose alle quali è stato accusato di partecipare rilevabile dalla non coincidenza dei programmi delittuosi, soggettive diversificate: Sez. 6, n. 36555 del 10/12/2020, Bello, Rv. 28028; Sez. 3, n. 52499 del 24/06/2014, Balzano, Rv. 261708). 2.3.2.
Circa la sussistenza della associazione per delinquere descritta nel capo A e la partecipazione di Niccola Primavera, i contenuti della senl:enza impugnata si saldano con la argomentazione che la sentenza del Tribunale (p. 22-24 e 72-79) ha sviluppato sui nessi fra le criptiche conversazioni fra Nicola Primavera e i suoi coimputati e la loro assidua frequentazione del bar Quaranta ragionevolmente interpretandole come riferite a cessioni di droga anche alla luce della preoccupazione di Nicola Primavera di evitare le periodiche riunioni, soprattutto dopo l'arresto di Trimpoli (dedito allo spaccio di droga) per il timore di controlli della Polizia. 2.4.
Relativamente ai ricorsi congiunti di Murgioni e Ruvio, che contestano la idoneità della argomentazione della sentenza circa la partecipazione dei ricorrenti alla associazione e la stessa esistenza di questa, deve registrarsi che: il ricorso di Murgioni non si confronta con la valorizzazione delle dichiarazioni di Domenico Trimpoli contenuta nella sentenza impugnata (nella quale si rimarca anche che, quando fu arrestato mentre era in possesso di 23 chilogrammi di droga, Trimpoli viaggiava con le false generalità di Murgioni) e con la esauriente analisi che la sentenza di primo fornisce dei contenuti delle conversazioni intercettate (p. 28-32) e degli elementi di riscontro che offrono alle dichiarazioni (accusatorie e autoaccusatori) di Domenico Trimboli (p. 28-29), desumendone la prova della responsabilità di Murgioni; il ricorso di Ruvio si limita a richiamare le conversazioni descritte dal Tribunale e a escludere che la frequentazione fra coimputati nel bar Quaranta potesse spiegarsi come dovuta soltanto alla loro amicizia e non si confronta con la compiuta analisi con cui la sentenza di primo grado desume (p. 35 ss) dai contenuti delle conversazioni intercettate la prova della responsabilità di Ruvio.
P.Q.M.
Annulla sen