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Sentenza — n. 22802/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22802/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22802/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Chinnì Angelo Fortunato nato a Melito di Porto Salvo il 21/6/1980 avverso la sentenza del 14 ottobre 2021 emessa dalla Corte di cassazione di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. Annunziato Massimiliano Alati, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza.

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 22802/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate finzione di notifica postale notificazione viziata tempestività dell'inoltro petizione in giudizio ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Chinnì Angelo Fortunato nato a Melito di Porto Salvo il 21/6/1980 avverso la sentenza del 14 ottobre 2021 emessa dalla Corte di cassazione di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. Annunziato Massimiliano Alati, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

111 difensore di fiducia e procuratore speciale di Angelo Fortunato Chinnì, avv. Annunziato Massimiliano Alati, propone ricorso straordinario avverso la sentenza n. 289/2022 emessa dalla Seconda sezione di questa Corte il 14 ottobre 2021, à depositata il 10 gennaio 2022, nel proc. n. 32259/20 R.G.N. Deduce il ricorrente che: con memoria depositata il 16 settembre 2021, aveva dedotto, quale motivo di ricorso, la violazione dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'omessa notifica all'avv. Alati dell'avviso di deposito della sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria, depositata oltre il termine di novanta giorni indicato ai sensi dell'art. 544, cod. proc. pen.; l'avv.

Alati era, infatti, venuto a conoscenza di tale deposito solo con la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di cassazione; il motivo di ricorso è stato ritenuto infondato in considerazione della presenza agli atti dell'attestazione concernente l'avvenuta notifica tramite p.e.c. dell'avviso di deposito della sentenza. Sostiene il ricorrente che la Corte è incorsa in un evidente errore di fatto in quanto tale attestazione attiene alla notifica all'avv. Antonino Alati e non all'avv. Annunziato Massimiliano Alati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

U., n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). E' stato, inoltre, precisato che: 1)- qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2)- sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3)- l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale.

Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, dunque, l'errore che può essere rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non fosse occorso (Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248; Sez. 4, n. 6770 del 17/01/2008, Romano, Rv. 239037; nello stesso senso si veda anche Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020, Brandimarte, Rv. 279004). 1.1 Dall'esame degli atti processuali cui il Collegio può accedere in ragione dell'errore dedotto, risulta che effettivamente la Corte è incorsa in una svista allorché ha ritenuto che l'avviso di deposito della sentenza fosse stato notificato al difensore del ricorrente, risultando, invece, dall'attestazione agli atti che detta notifica è stata effettuata nei confronti di altro difensore avente il medesimo cognome del difensore del ricorrente.

Rileva, tuttavia, il Collegio che tale svista in cui è incorsa la sentenza impugnata è priva del carattere della decisività. Va, infatti, considerato che la mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza ad uno dei difensori non comporta alcun vizio della sentenza medesima, ma impedisce che nei confronti del difensore inizi a decorrere il termine per l'impugnazione (Sez. 3, n. 38193 del 27/04/2017, Rv. 270952 ; Sez. 1, n. 51447 del 09/10/2013, Bleve, Rv. 257485; Sez. 1, Sentenza n. 15546 del 16/02/2001, D'Onofrio, Rv. 218836). In tal caso, dunque, una volta venuto a conoscenza di tale deposito, il difensore potrà presentare autonomi motivi di impugnazione, dovendosi considerare quale dies a quo, ai fini del computo del termine per impugnare, il diverso momento in cui ha conseguito tale conoscenza.

Nel caso in esame, l'avv. Alati non si è, tuttavia, avvalso di tale facoltà e, una volta ricevuta la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi a questa Corte e conseguita, pertanto, la conoscenza dell'avvenuto deposito della sentenza emessa dalla Corte dì appello di Reggio Calabria, si è limitato a dedurre la sola questione relativa all'omessa notifica dell'avviso di deposito senza presentare alcun ricorso né articolare ulteriori motivi da sottoporre all'esame della Corte (avendo il Chinnì presentato ricorso per cassazione tramite l'altro difensore).

Pertanto, in difetto di specifiche censure dedotte dall'Avv. Alati, il riscontrato errore percettivo non può determinare la revoca della pronuncia di legittimità di cui alla presente verifica, trattandosi di errore privo di decisività.2. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 27