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Sentenza — n. 22797/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22797/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22797/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Avezzano ha applicato a Trevisan Andrea la pena concordata dalle parti in relazione ai reati di guida in stato di ebbrezza e di resistenza a pubblico ufficiale. CH 2. Avverso la sentenza, ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila deducendo la violazione di legge in relazione alla mancata confisca del veicolo, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e obbligatoria a seguito dell'entrata in vigore della I. 120/2010.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 22797/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre osservare che costituisce interpretazione pacifica (Sez. 6, n. 12313 del 13/03/2012, Vasori, Rv. 252563 - 01; Sez. 4, n. 45365 del 25/11/2010, Portelli, Rv. 249071) che le modifiche introdotte dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, art. 33, non comportino il venir meno dell'obbligo del giudice di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato d'ebbrezza, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, pur se essa ha acquisito natura di sanzione amministrativa accessoria, al pari di quel che avviene in tema di sospensione della patente di guida, misura anch'essa amministrativa, che viene applicata dal giudice unitamente alla pronuncia di condanna, in raccordo esecutivo con l'autorità amministrativa.

Parole chiave

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confisca del veicolo a motore contravvenzione alla circolazione azione mobiliare revoca della licenza condurre imposta sui veicoli a motore abbandono del procedimento per infrazione stradale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di appello di L'Aquila nel procedimento a carico di: Trevisan Andrea nato a Roma il 9/06/1995 avverso la sentenza emessa il 14 luglio 2021 dal Tribunale di Avezzano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Avezzano ha applicato a Trevisan Andrea la pena concordata dalle parti in relazione ai reati di guida in stato di ebbrezza e di resistenza a pubblico ufficiale. CH 2. Avverso la sentenza, ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila deducendo la violazione di legge in relazione alla mancata confisca del veicolo, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e obbligatoria a seguito dell'entrata in vigore della I. 120/2010.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Occorre osservare che costituisce interpretazione pacifica (Sez. 6, n. 12313 del 13/03/2012, Vasori, Rv. 252563 - 01; Sez. 4, n. 45365 del 25/11/2010, Portelli, Rv. 249071) che le modifiche introdotte dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, art. 33, non comportino il venir meno dell'obbligo del giudice di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato d'ebbrezza, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, pur se essa ha acquisito natura di sanzione amministrativa accessoria, al pari di quel che avviene in tema di sospensione della patente di guida, misura anch'essa amministrativa, che viene applicata dal giudice unitamente alla pronuncia di condanna, in raccordo esecutivo con l'autorità amministrativa.

3. Conseguentemente deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omesso provvedimento di confisca, con rinvio ai giudice del merito indicato in dispositivo, non potendo provvedersi in questa sede all'applicazione della sanzione amministrativa, poiché non risulta con certezza dagli atti la titolarità del mezzo in capo all'agente, titolarità che costituisce il presupposto applicativo di tale sanzione. Il giudice, infatti, deve sempre disporre, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, salvo che appartenga a persona estranea al reato; Nel caso in esame il giudice a quo non ha disposto la confisca, omettendo, però, di verificare tale condizione ostativa;

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla decisione sulla confisca dell'auto, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avezzano, in diversa persona fisica. Così deciso il 23 marzo 2022 Il Consiglier estensore Maria S Ìfa Vigna IN CANCELLERIA