Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to cite specific statutory grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Stefano Palatucci's appeal inadmissible ex officio because it failed to cite the required statutory grounds for a simplified cassation procedure. Palatucci challenged a sentence applying a prison term for escape and resistance to a public official, arguing a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appeal did not address the limited grounds permitted under Article 448, Paragraph 2-bis, leading to its dismissal and the award of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis, second paragraph, c.p.p.: The simplified cassation procedure is strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, the link between request and judgment, legal qualification, and legality of the penalty; appeals failing to cite these grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Palatucci Stefano, nato a Salerno il 13/10/1986 avverso la sentenza del 10/03/2022 del Tribunale di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Stefano Palatucci impugna, per mezzo del difensore avvocato Antonietta Cennamo, la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione in ordine al delitto di evasione e resistenza a pubblico ufficiale, in Salerno il 28 dicembre 2021.
2. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen..
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.
Al di fuori di dette ipotesi, la Corte di cassazione dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.
4. All'inammissibilità dei ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il Consigliere relatore Il lente Antonio Costantinr- Ann iscuolo