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Sentenza — n. 22415/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for abuse of profession as new grounds were not raised in appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22415/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defendant could not raise new arguments regarding the conditional suspension of the sentence for the first time at the cassation stage. The defendant argued that the lower court failed to properly evaluate witness testimony and omitted reasons for granting a suspended sentence, but the court noted these issues were either already addressed or not properly contested in the appellate proceedings. Consequently, the appeal was rejected to prevent the strategic omission of arguments from the appellate court's consideration.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it introduces new grounds not raised in the appeal act, as this violates the principle of avoiding annulment based on points intentionally withheld from the appellate court.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal new grounds in cassation conditional suspension of sentence abuse of profession appellate review limits responsabilità medica violazione dei doveri professionali responsabilità disciplinare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
L'art. 606, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 21989 del 08/07/2020, Arnaboldi
Sez. 6, n. 22534 del 12/05/2015, Curnis
Sez. 6, n. 22534 del 12/05/2015, Curnis, Rv.
Sez. 6, n. 17893 del 09/04/2009, Zuccarelli
263628; Sez. 6, n. 17893 del 09/04/2009, Zuccarelli, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Radovic Lidia, nata in Jugoslavia il 06/04/1972 avverso la sentenza del 02/11/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. Massimo Mussato, difensore della parte civile Cataldi Donato, curatore speciale di Santarsiero Margherita, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avv. Roberto Rossi, difensore dell'imputata, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, escludendo la pena pecuniaria inflitta alla imputata, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 21 gennaio 2019 con la quale il Tribunale di Vercelli aveva condannato Lidia Radovic in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, e 348 cod. pen., per avere, quale coordinatrice della rsa 'Residenza Roma' di Crescentino, con più atti compiuti tra il marzo e il maggio 2015 in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, concorso nella consumazione del delitto di esercizio abusivo di una professione materialmente posto in essere da Giovanna Durante, infermiera professionale della rsa, consentendo alla stessa lo svolgimento di pratiche di esclusiva competenza del medico chirurgo, come l'esercizio di tecniche di debridement chirurgico su degenti della struttura, tra i quali Luciano D'Anna e Margherita Santarsiero, dunque consentendo alla Durante l'esercizio abusivo della professione di medico chirurgo per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata, con un atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto due motivi. 2.1. Vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna della Radovic, benché fosse risultato che la stessa era direttrice della struttura e non le spettaval compiti del direttore sanitario assegnati ad altro soggetto, sicché non le spettava valutare la correttezza cliIrattamento sanitario e non era, perciò, titolare di poteri impeditivi rispetto alle iniziative assunte dalla coimputata Durante; nonostante la prova di accusa fosse costituita dalle dichiarazioni della teste Antonella Sulotto, che aveva sentimenti negativi verso l'imputata che aveva assunto l'iniziativa di licenziare la prima per violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e professionalità; ed ancora, per avere la Corte distrettuale omesso di illustrare le ragioni per cui aveva deciso di concedere alla imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinandone l'efficacia al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili. 2.2.

Vizio di motivazione, per avere la Corte di merito contraddittoriamente sostenuto che il concorso della imputata si fosse concretizzato nel tacito assenso della condotta materiale posta in essere dalla coimputata Durante e poi affermato che la Radovic non fosse titolare di alcuna posizione di garanzia in relazione alle iniziative dell'altra imputata.3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n.

15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Lidia Radovic sia inammissibile.

2. Il primo motivo, nella prima parte relativa alla responsabilità concorsuale dell'imputato, e il secondo motivo - sul punto strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente - sono manifestamente infondati. La ricorrente si è sostanzialmente limitata a riproporre la questione che era stata dedotta con l'atto di appello, con rilievi ai quali la Corte distrettuale ha risposto con motivazione congrua, nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità. I giudici di merito hanno chiarito che la Radovic, direttrice amministrativa della struttura sanitaria in argomento, non fosse stata chiamata a rispondere della responsabilità penale per l'esercizio abusivo della professione medica da parte della infermiera Durante a titolo di concorso omissivo, cioè per avere mancato di esercitare funzioni di vigilanza che spettavano al direttore sanitario della struttura (soggetto cui era riferibile una specifica posizione di garanzia), bensì a titolo di concorso commissivo, per avere redarguito l'infermiera Finotti, dicendole che non aveva alcuna competenza per giudicare l'operato della collega Durante e prescrivendole di "farsi i fatti propri":

Finotti che, in una riunione del personale sanitario della casa, aveva sollevato la questione della pratica abusiva della infermiera Durante che utilizzava il bisturi per rimuovere i tessuti necrotizzati dei pazienti, pratica rientrante nelle competenze esclusive del medico chirurgo. In tal modo la Radovic aveva fornito un contributo determinante alla commissione del reato da parte della predetta infermiera, cui aveva concorso per averne agevolato la consumazione. Va, dunque, riaffermato il principio di diritto secondo il quale risponde a titolo di concorso nel delitto di esercizio abusivo di una professione il professionista abilitato che consenta o agevoli lo svolgimento di attività professionale da parte di soggetto non autorizzato (Sez. 6, n. 21989 del 08/07/2020, Arnaboldi, Rv.279560;

Sez. 6, n. 22534 del 12/05/2015, Curnis, Rv. 263628; Sez. 6, n. 17893 del 09/04/2009, Zuccarelli, Rv. 243657).

3. Lo stesso primo motivo, nella parte riguardante la valutazione della deposizione della teste Sulotto, è anch'esso manifestamente infondato oltre che aspecifico. Dal percorso argomentativo della sentenza di primo grado, che in presenza di una doppia conforme è idoneo ad integrare la motivazione di quella impugnata, e nella stessa sentenza di secondo grado, risulta evidente come la penale responsabilità della Radovic sia stata fondata essenzialmente sulle dichiarazioni accusatorie della teste Finotti, più che su quelle della teste Sulotto, la cui credibilità era stata censurata con l'atto di appello in forma incidentale e in termini molto generici, senza la formulazione di una specifica doglianza; questione che è stata riproposta con il ricorso, senza la deduzione del carattere di decisività che deve avere ciascuna censura posta con tale atto di impugnazione.

3. Il primo motivo, nella parte in cui è stata censurata la motivazione relativa alla condizione per la operatività della sospensione condizionale della pena, è inammissibile perché avente ad oggetto una questione proposta per la prima volta solo con il ricorso per cassazione, in quanto nell'atto di appello la difesa aveva chiesto esclusivamente la riduzione della somma liquidata a titolo di risarcimento in favore delle parti civili e genericamente la esclusione di quella subordinazione per la concessione del beneficio della sospensione condizionale. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

4. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Donato Cataldi, nella qualità di curatore speciale di Margherita Santarsiero, liquidate, in ragione dell'attività effettivamente svolta, come sotto precisato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Cataldi Donato, nella qualità di curatore speciale di Santarsiero Margherita, che