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Ordinanza — n. 21654/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for failure to request joinder of facts under Art. 671.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21654/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant failed to request the joinder of facts under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. Although the appellant argued that the lower court violated constitutional rights by limiting review to the defendant's will, the court found no evidence in the request or hearing minutes that such a joinder was sought. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 671, cod. proc. pen.: An appeal challenging a sentence of application of punishment is inadmissible if the appellant fails to explicitly request the joinder of facts with prior convictions, as the court lacks the power to invoke this jurisdiction sua sponte.

Parole chiave

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inadmissible appeal joinder of facts Article 671 procedural defect de plano dismissal Code of Criminal Procedure appellant's request motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
q) Infatti, irrilevante, nella fattispecie in esame, è la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 24, Cost.
Art. 111, Cost.
Art. 671, cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da ROSIGLIONI MATTEO, nato a Roma il 02/07/1987 avverso la sentenza del 4 aprile 2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen..

q) Infatti, irrilevante, nella fattispecie in esame, è la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui limita la facoltà di ricorso solo per motivi attinenti all'espressione di volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, escludendo invece la ricorribilità della sentenza di applicazione pena con riferimento alla erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen..

Nella fattispecie in esame né dalla richiesta dell'imputato né dal verbale di udienza risulta che è stata chiesta, in sede di accordo, l'applicazione della continuazione fra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli oggetto della sentenza di condanna del 6 marzo 2021. Né risulta che in tale richiesta abbia evocato i poteri di ufficio del giudice della cognizione — richiamati con il ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2022 Il liere estensore nte RI Amoroso i ,Stefano A