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Sentenza — n. 21651/2022 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to subsequent lack of interest following revocation of the precautionary order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21651/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible because the precautionary order against the defendant was revoked before the appeal could be fully examined. The defendant argued a violation of public procurement laws regarding a direct award, but the court found the appeal lacked current relevance. Consequently, the court ruled that the original interest in challenging the order had disappeared, rendering the appeal legally impossible to pursue.

Regesto Legislator

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Art. 353-bis cod. pen.; Art. 23 comma 8 d.I. n. 137/2020; Art. 7 d.l. 23/7/2021 n. 105: An appeal becomes inadmissible if a subsequent change in facts or law eliminates the appellant's interest in the outcome, such as the revocation of the underlying precautionary measure.

Parole chiave

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sopraggiunta carenza interesse impugnazione ordinanza cautelare revoca misura interdittiva inammissibilità ricorso principio soccombenza principi che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti pubblici bando di concorso verifica da parte dell'amministrazione aggiudicatrice

Disposizioni normative citate

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Art. 353-bis cod. pen.
Avverso la suddetta ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge in ordine all'art. 353-bis cod.
Art. 23 comma 8 d.I. n. 137 del 2020
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.
Art. 7 d.l. 23 luglio 2021 n. 105
art. 353-bis cod. pen
Avverso la suddetta ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge in ordine all'art. 353-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez.U, n. 6624 del 27/10/2011
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vercoco Salvatore, nato a Biancavilla il 10/2/1966 avverso l'ordinanza emessa il 16/11/2021 dal Tribunale di Messina; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dagli avvocati Luigi Latino e Carmelo Peluso, i quali concludono per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Messina rigettava l'appello proposto da Salvatore Vercoco avverso l'ordinanza con la quale gli era stata applicata la misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. All'indagato si contesta il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, commesso in concorso con Santo D'Agostino. Quest'ultimo, in qualità di responsabile del servizio acquedotto della società ASM, partecipata del Comune di Taormina, avrebbe provveduto ad affidamenti diretti, in assenza dei presupposti legittimanti il ricorso a tale procedura, in tal modo favorendo alcuni imprenditori, tra i quali anche il Vercoco.

2. Avverso la suddetta ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge in ordine all'art. 353-bis cod. pen., sul presupposto che, nel caso di specie, si sarebbe in presenza di un affidamento diretto dei lavori, disposto al di fuori di qualsivoglia procedura comparativa e senza che vi sia stata la predisposizione di alcun atto equipollente al bando di gara. Si deduce, altresì, il vizio di motivazione in merito alla dedotta assenza di un bando di gara o di un atto equipollente.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'ordinanza cautelare emessa nei confronti di Vercoco ed oggetto di impugnazione è stata, nelle more, revocata, sicchè deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Per consolidata giurisprudenza, in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694 ). Poiché l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non consente l'applicazione del principio della soccombenza, non va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 10 maggio 2022 Il Consigliere estensore Paolo Di Geronimo ano