Sentenza — n. 21650/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha disposto la sostituzione della misura cautelare in carcere in atto nei confronti di Alex Fernando Vioti, richiesto in estradizione dell'autorità giudiziaria brasiliana, con quella degli dagli arresti domiciliari, disattendendo l'istanza difensiva di remissione in libertà.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 21650/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha disposto la sostituzione della misura cautelare in carcere in atto nei confronti di Alex Fernando Vioti, richiesto in estradizione dell'autorità giudiziaria brasiliana, con quella degli dagli arresti domiciliari, disattendendo l'istanza difensiva di remissione in libertà.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Vioti Alex Fernando, n. Ribeirairao Preto (Brasile) 21/06/1974 avverso l'ordinanza n. 59/21 della Corte di appello di Venezia del 31/08/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere, Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha disposto la sostituzione della misura cautelare in carcere in atto nei confronti di Alex Fernando Vioti, richiesto in estradizione dell'autorità giudiziaria brasiliana, con quella degli dagli arresti domiciliari, disattendendo l'istanza difensiva di remissione in libertà.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'estradando, deducendo l'illegittimità dell'ordinanza per mancanza di motivazione in ordine al ravvisato pericolo di fuga, atto a giustificare il mantenimento della misura cautelare.
3. Nelle more della fissazione del ricorso è, tuttavia, intervenuta ordinanza della Corte di appello di Venezia che, in data 27 settembre 2021, ha dichiarato la cessazione dell'efficacia della misura coercitiva in atto, disponendo la remissione in libertà dell'estradando.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La mancata tempestiva presentazione della domanda di estradizione da parte delle autorità dello Stato richiedente ha determinato la Corte territoriale a revocare la misura coercitiva e rimettere in libertà l'estradando. Viene, pertanto, a mancare ogni concreto interesse alla coltivazione del ricorso per cassazione, per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, con la conseguente declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione senza addebito di spese. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 5 maggio 2022 Il Presidente Angelo ostanzo PCOTATO N CANCE