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Sentenza — n. 21648/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against preliminary judge's order returning case files due to legal reclassification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21648/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a preliminary judge's order to return case files, arguing the decision was structurally and functionally abnormal. The court rejected this claim, noting the judge legally reclassified the offense from aiding to joint illegal possession of drugs, which constitutes a valid change of legal qualification rather than a new fact. Consequently, the appeal was declared inadmissible as the order did not violate procedural norms or deprive the prosecutor of ordinary remedies.

Regesto Legislator

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Art. 521 cod. proc. pen.; Art. 423 cod. proc. pen.: The judge's power to reclassify a fact legally (ius variandi) does not constitute an abnormality, and returning files under Art. 521 is valid even when the underlying conduct remains the same but the legal characterization changes.

Parole chiave

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change of legal qualification abnormality of decision return of case files procedural norms joint illegal possession aiding and abetting procurator appeal favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 378 cod. pen.
abbia preso in considerazione precisamente la condotta materiale qualificata dal Pubblico Ministero in termini di favoreggiamento pergonale (art. 378 cod. pen.), per darne un diverso inquadramento in iure (artt.
Art. 110 cod. pen.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 521 cod. proc. pen.
Allega il ricorrente che il provvedimento impugnato appare chiaramente anomalo e certamente non conforme alle previsioni della legge processuale, avendo il giudice applicato l'art. 521 cod.
Art. 423 cod. proc. pen.
Art. 516 cod. proc. pen.
Art. 424 cod. proc. pen.
88 del 1994, la Corte costituzionale non prendeva posizione sul tema, limitandosi ad affermare che l'art. 424 cod. proc. pen. oggetto di specifico scrutinio non era da ritenersi incostituzionale, atteso che le svariate possibili interpretazioni combinate degli artt.
art. 378 cod. pen
abbia preso in considerazione precisamente la condotta materiale qualificata dal Pubblico Ministero in termini di favoreggiamento pergonale (art. 378 cod. pen.), per darne un diverso inquadramento in iure (artt.
artt. 110 cod. pen
pen.) instaurato nei confronti di Mattia Fragassi, ritenendo configurabile nella fattispecie il diverso delitto di concorso in illecita detenzione di sostanze stupefacenti (artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R.
art. 521 cod. proc. pen
Allega il ricorrente che il provvedimento impugnato appare chiaramente anomalo e certamente non conforme alle previsioni della legge processuale, avendo il giudice applicato l'art. 521 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 28262 del 10/05/2017, Tosi
Sez. 5, n. 4789 del 23/10/2007, PM in proc. De Masi
Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, PM in proc. Battistella
Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni
Sentenza n. 88 del 1994, Corte Costituzionale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara avverso l'ordinanza n. 655/21 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara del 23/02/2021 nel procedimento nei confronti di Mattia Fragassi letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere, Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso per il rigetto t

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara ha disposto la restituzione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento per favoreggiamento (art. 378 cod. pen.) instaurato nei confronti di Mattia Fragassi, ritenendo configurabile nella fattispecie il diverso delitto di concorso in illecita detenzione di sostanze stupefacenti (artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990) e conseguentemente la diversità del fatto rispetto alla imputazione.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale, deducendo l'abnormità del provvedimento sia dal punto di vista strutturale sia sotto il profilo funzionale, entrambi determinanti l'inammissibile regressione del provvedimento alla fase delle indagini preliminari, la conseguente stasi del medesimo e l'impossibilità di proseguirlo. Allega il ricorrente che il provvedimento impugnato appare chiaramente anomalo e certamente non conforme alle previsioni della legge processuale, avendo il giudice applicato l'art. 521 cod. proc. pen. in una situazione in cui all'evidenza non si era in presenza di fatto diverso da quello descritto nell'imputazione, bensì di fatto nuovo, almeno secondo l'accezione tecnica del primo concetto presa in considerazione dagli artt. 423, comma 1, 516 e 521, comma 2, cod. proc. pen.

Inoltre, avendo il giudice operato una surrettizia valutazione sul merito della imputazione originariamente formulata e sulla sussistenza del delitto contestato, è approdato di fatto ad una pronuncia assolutoria senza emettere sentenza di assoluzione, così sottraendo al Pubblico Ministero la possibilità di avvalersi degli ordinari mezzi di impugnazione previsti per sottoporre a controllo simili decisioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.2. Contrariamente all'assunto del ricorrente, la possibilità di attribuire una diversa qualificazione giuridica al fatto oggetto della contestazione (ius variandi o emendatio libelli) in maniera ritenuta più aderente alle effettive risultanze delle indagini resta una prerogativa tipica del giudice in ogni grado e stato del procedimento, il cui esercizio non incide sull'autonomo potere - riservato in via esclusiva al Pubblico Ministero - di modificare il fatto contestato e di procedere a nuova contestazione qualora esso risulti diverso da come è descritto nell'imputazione (Sez. 6, n. 28262 del 10/05/2017, Tosi, Rv. 270521).

La giurisprudenza di questa Corte di cassazione è ferma e costante nel ribadire tale principio e la relativa applicazione può determinare anche la regressione del procedimento per consentire il nuovo esercizio dell'azione penale secondo le indicazioni fornite (Sez. 3, n. 8078 del 10/10/2018, dep. 2019, PM in proc. Cammi, Rv. 275839), senza che ciò dia luogo ad abnormità del provvedimento Secondo tale opzione interpretativa, è proprio l'applicazione in via analogica dell'art. 521 cod. proc. pen., formalmente dettato per la fase dibattimentale, anche in altre fasi processuali a rendere immune dal vizio di abnormità il provvedimento del giudice (G.i.p. o G.u.p.) che disponga la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero (Sez. 5, n. 4789 del 23/10/2007, dep. 2008, PM in proc.

De Masi, Rv. 239102). La stessa rilevante pronuncia Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, PM in proc. Battistella, Rv. 238239 (conf. Sez. 6, n. 22499 del 17/02/2011, PM in proc. Bianchini, Rv. 250494), che pure stabiliva l'obbligo del giudice di sollecitare previamente il Pubblico Ministero a precisare l'imputazione generica o indeterminata pena l'abnormità del provvedimento di restituzione, riconosceva, tuttavia, come rituale quello con cui il giudice, dopo avere inutilmente proceduto a quella sollecitazione, determinasse la regressione del procedimento onde consentire il nuovo esercizio dell'azione penale previa eliminazione delle lacune dell'imputazione e anche in quel caso la restituzione degli atti veniva ritenuta legittima in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.

Quanto al giudice delle leggi, nella sentenza n. 88 del 1994, la Corte costituzionale non prendeva posizione sul tema, limitandosi ad affermare che l'art. 424 cod. proc. pen. oggetto di specifico scrutinio non era da ritenersi incostituzionale, atteso che le svariate possibili interpretazioni combinate degli artt. 423 e 521 cod. proc. pen. assicuravano tutte l'esigenza di rendere adeguata l'imputazione al fatto e nessuna di esse poteva dirsi contraria al dettato costituzionale. Il ricorrente obietta che nel caso in esame il giudice non avrebbe ravvisato la sussistenza di una fatto diverso, bensì di un fatto nuovo, ma la lettura del a provvedimento impugnato rende evidente come il G.u.p. abbia preso in considerazione precisamente la condotta materiale qualificata dal Pubblico Ministero in termini di favoreggiamento pergonale (art. 378 cod. pen.), per darne un diverso inquadramento in iure (artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990).

Vanno, pertanto, condivise le conformi considerazioni espresse dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, secondo cui deve essere esclusa l'ipotesi della abnormità strutturale per carenza di potere in astratto o in concreto. Nel caso di specie, la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. non è stata disposta "in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite" (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590). Non può dirsi, del resto, integrato un caso di abnormità funzionale, che può venire in rilievo solo nella "ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo» (Sez. U, Toni, cit.), ipotesi non ravvisabile nella fattispecie in esame. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.