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Sentenza — n. 21642/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-evaluating evidence and facts on criminal liability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21642/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court misinterpreted witness testimony and ignored documentary evidence regarding the employer's intent to reinstate the worker. The court rejected this, ruling that the appeal constituted an impermissible re-evaluation of facts and evidence already properly assessed by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely re-evaluates evidence or facts already attentively and specifically assessed by the appellate court without manifest illogicality.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-evaluation of evidence criminal liability favoritismo personale appellate court review assistenza riabilitativa accoglimento parziale del contribuente restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile Palladino Gaetano, nato a Portici il 14/01/1960 nei confronti dell'imputato Testa Libero, nato a Minturno il 01/10/1980 avverso la sentenza del 18/02/2021 della Corte d'appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorsoi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 febbraio 2021 la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Forlì che aveva dichiarato Giuseppe Testa colpevole del delitto di favoreggiamento personale (per avere aiutato il proprio datore di lavoro S.A. Menghi, amministratore dell'istituto di vigilanza Civis Augustus s.r.I., a eludere le investigazioni a suo carico per non avere ottemperato all'ordine del giudice di lavoro di reintegrare il lavoratore, guardia giurata, Gaetano Palladino -il cui licenziamento era stato poi dichiarato legittimo in sede di appello-, dichiarando ai CC. di Cesena, contrariamente al vero, che il mancato rinnovo dei titoli abilitativi di quest'ultimo era dipeso dalla mancanza del contributo personale del lavoratore che non sarebbe andato a firmare o a portare i certificati necessari), assolveva Testa dal reato ascritto "quantomeno per insussistenza dell'elemento soggettivo", perché il fatto non costituisce reato.

La Corte, alla luce della deposizione testimoniale di Margherita Dolci, responsabile amministrativa della società, circa la natura delle mansioni inferiori svolte dall'impiegato Testa quale mero preposto alle pratiche burocratiche di rinnovo dei titoli di polizia dei dipendenti, e dell'avvenuto pagamento da parte dell'azienda della tassa per il rinnovo dei titoli di Palladino dopo l'ordine di reintegra, attestante l'originaria volontà datoriale di ripristinare il relativo rapporto di lavoro, riteneva che non vi era ragione di non prestare fede alla dichiarazione di Testa di avere vanamente e ripetutamente invitato Palladino -il quale non s'era presentato in azienda- a sottoscrivere la richiesta e a depositare i relativi titoli abilitativi.

D'altra parte, non vi era alcuna prova che l'impiegato fosse a conoscenza della successiva e documentata determinazione dei vertici dell'Istituto di vigilanza (docc. 36-bis e 12) di non avere più interesse a dare corso alla riassunzione di Palladino in attesa dell'esito definitivo del contenzioso giuslavoristico: conoscenza invero solo presunta dal giudice di primo grado in forza delle mansioni svolte da Testa.

2. Il difensore della parte civile, Gaetano Palladino, ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunziandone: -la violazione di legge con riferimento all'individuazione degli elementi costituivi del delitto di favoreggiamento personale; -il travisamento della prova testimoniale Dolci; -la carenza e la manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione della documentazione di cui agli allegati 36-bis e 12.3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso si palesa inammissibile. 2.Come ha esattamente osservato il Ette. nella requisitoria scritta, i vari motivi di ricorso si risolvono in una sostanziale (e non consentita in sede di scrutinio di legittimità) rilettura del quadro probatorio preso in considerazione dalla Corte d'appello, proponendo una diversa valutazione delle prove, dichiarative e documentali, e dei fatti. L'affermazione dei giudici di appello secondo cui non vi è prova che Palladino, il quale sarebbe stato appositamente convocato da Testa, si fosse presentato in azienda per dare corso alla procedura di riassunzione, viene contrastata dal ricorrente sulla base di argomenti meramente apodittici, che sono desunti dai documenti di cui agli allegati 36-bis e 12, attestanti la volontà successivamente espressa dai vertici aziendali (che dovrebbe presumersi a conoscenza dell'impiegato) di non dare più corso alla riassunzione del lavoratore licenziato, asseritamente incompatibile con l'originaria determinazione attestata dal versamento della tassa di rinnovo dei titoli di polizia.

Trattasi, all'evidenza, di un ragionamento critico in ordine al tessuto motivazionale della sentenza impugnata che appare fondato su dati meramente fattuali e di merito, prospettati in funzione di una rivalutazione di merito delle prove acquisite, sia dichiarative che documentali, che risultano tuttavia già attentamente e specificamente apprezzate dalla Corte d'appello in termini non manifestamente illogici e perciò non sindacabili in questa sede.

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente parte civile, oltre al pagamento delle spese del procedimento, a versare a favore della Cassa delle ammende una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/05/2