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Sentenza — n. 21631/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against acquittal for insult, citing generic grounds and lack of prescription argument in second instance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21631/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting arguments regarding procedural violations and lack of contradiction in the lower court's reasoning. The appellant argued that witnesses could not identify him as the author of insulting statements, while the court found the evidence sufficient to confirm his identity based on witness statements and property control. Furthermore, the court ruled that the defense failed to properly deduce the statute of limitations issue in the appellate proceedings, rendering the prescription argument inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 533 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if based on generic and manifestly unfounded grounds, constitutes a mere repetition of appellate arguments without critical comparison, or fails to properly deduce statutory limitations issues in the appellate stage.

Parole chiave

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insult public official inadmissible appeal statute of limitations appellate contradiction procedural violation reati contro i doveri d'ufficio e professionali reati contro la pubblica autorità ingiuria

Disposizioni normative citate

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Art. 533 comma 1 cod. proc. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 83 d.l. 17 marzo 2020

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266
Va, infine, aggiunto che l'inammissibilità dei motivi di ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).
Corte cost. n. 186 del 2000
Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Buccarella Alessio nato a Gallipoli il 13/3/1989 avverso la sentenza del 23 novembre 2020 emessa dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore delle parti civili, avv. Francesco Piro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Lecce, ha assolto Alessio Buccarella dal reato di oltraggio a pubblico ufficiale, limitatamente all'episodio del 16 novembre 2012, per insussistenza del fatto e ne ha confermato la condanna per l'altro analogo episodio, avvenuto il precedente 15 novembre 2012, rideterminando la pena inflitta in mesi sei di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Alessio Buccarella, avv. Luigi Suez, articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce i vizi cumulativi di violazione degli artt. 533, comma 1, e 192 cod. proc. pen. e di contraddittorietà della motivazione concernente l'affermazione della responsabilità dell'imputato, confermata dalla Corte territoriale nonostante gli operanti abbiano dichiarato in dibattimento di non essere riusciti ad identificare l'autore delle condotte ingiuriose. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in quanto la sentenza impugnata ha omesso di motivare in merito alla questione dell'intervenuta prescrizione del reato dedotta dal ricorrente con la memoria trasmessa con posta elettronica certificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi generici e manifestamente infondati.

2. Il primo motivo è inammissibile in quanto costituisce una mera riproposizione del medesimo motivo di appello, priva di alcun confronto critico con le argomentazione della sentenza impugnata che, coordinando logicamente le dichiarazioni rese dagli operanti, ha individuato con certezza nel ricorrente l'autore delle frasi oltraggiose. Risulta, infatti, che tali espressioni sono state proferite da un soggetto di giovane età da una finestra situata al terzo piano dell'immobile sito al civico 26 di via Cagliari a Gallipoli; inoltre, in occasione del successivo episodio del 16 novembre, il Buccarella è stato riconosciuto dagli operanti i quali hanno accertato che aveva la disponibilità esclusiva dell'immobile in questione. 3.Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

Innanzitutto, la prescrizione del reato non è stata dedotta con i motivi di appello e agli atti, cui questa Corte può accedere in considerazione del motivo dedotto, non risulta alcuna memoria con cui il difensore ha dedotto tale questione nel processo di appello.Rileva, inoltre, il Collegio che, in considerazione del periodo di sospensione della prescrizione (pari a 133 giorni in relazione al rinvio dal 30 settembre 2016 al 10 febbraio 2017, da computare integralmente in quanto disposto su istanza del difensore al fine di produrre la procura speciale per giudizio abbreviato, al quale vanno aggiunti 64 giorni in relazione al rinvio d'ufficio disposto dal 6 marzo 2020 al 23 novembre 2020 ai sensi dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020), la prescrizione del reato non era ancora maturata alla data della pronuncia della sentenza impugnata.

Va, infine, aggiunto che l'inammissibilità dei motivi di ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili Roberto Manco e Cosimo Vita che si liquidano come in dispositivo. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese processuali alla parti civili Manco Roberto e Vita Cosimo che liquida nella misura di euro 3510,00 oltre IVA e CPA come per legge. Così deciso il 27