Italian Court dismisses appeal claiming notification errors and lack of psychological intent in escape charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Besmir Doci's cassation appeal inadmissible regarding notification defects and the nature of his escape. The appellant argued that mere knowledge of proceedings was insufficient for valid notification and that his conduct constituted a procedural violation rather than an escape due to lack of psychological intent. The court rejected these claims, ruling that the lower court's findings on domicile election and the arbitrary nature of his departure from home justified the conviction under the relevant penal code articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 420-bis, 180 cod. proc. pen.; Art. 276 cod. pen.: The court holds that notification is valid when the accused elects domicile and the system of information is established, and that arbitrary departure from a residence during home detention constitutes escape rather than a mere procedural violation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Doci Besmir, nato in Albania il 08/06/1989 avverso la sentenza del 21/06/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, a seguito di gravame interposto dall'imputato Besmir Doci avverso la sentenza emessa in data 2 luglio 2019 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81, 385 cod. pen. e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 420-bis e 180 cod. proc. pen. in relazione al rigetto della eccezione di nullità della notifica dell'avviso ex art. 415- bis cod. proc. pen. all'imputato e della dichiarazione di assenza di questi all'udienza del 2/7/2019. Errata è la ritenuta sufficienza della conoscenza circa la possibilità di un procedimento a suo carico a seguito della sua sottrazione alla misura cautelare, essendo invece necessaria quella effettiva della esistenza di un processo e del contenuto dell'accusa sulla quale è stato chiamato in giudizio; 2.2.
Con il secondo motivo, violazione dell'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. in relazione alla affermazione di responsabilità, dovendosi la condotta contestata ricondursi ad una violazione delle prescrizioni ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., in quanto il ricorrente è stato sorpreso mentre era in strada in orario compatibile con quello lavorativo in relazione al quale era stato autorizzato, essendosi allontanato dal luogo di lavoro perché il suo datore lo aveva mandato via prima. In ogni caso, difetta l'elemento psicologico del reato.
3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato rispetto alle corrette ragioni poste a base della reiezione della pertinente doglianza in appello basate sul verbale con il quale al ricorrente è stato contestato il reato e questi ha eletto domicilio presso il nominato difensore di fiducia, elementi di fatto che consentono di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il sistema di informazioni e conoscenze legate all'evoluzione del rapporto professionale, in conformità ai principi espressi da Sez. U n. 23948 del 28/11/2019 (dep. 2020), PG C/ Ismail Darwish Mhame, Rv. 279420).
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto rispetto alla ricostruzione in fatto secondo la quale il ricorrente si è arbitrariamente allontanato dalla abitazione presso la quale era detenuto, essendo correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale integra il reato di evasione e non una trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art.276 cod. proc. pen., la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata, si allontani dal luogo di detenzione in un arco temporale inconciliabile con la fascia oraria prefissata dall'autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare (Sez. 6, Sentenza n. 35681 del 30/05/2019, Di Martino, Rv. 276694).
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022.