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Sentenza — n. 21439/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21439/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21439/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 31 gennaio 2022 la Corte di appello di Napoli ha rigettato la dichiarazione di ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, dott. F. Provvisier, presentata nell'interesse di Carmine Antropoli dal suo difensore di fiducia e procuratore speciale, condannando l'istante al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 37 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 21439/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, ove si consideri che le valutazioni espresse dal giudice in un procedimento collegato, afferente la stessa persona, ma per fatti di reato storicamente diversi, non costituiscono, laddove funzionali all'esercizio della funzione decisoria, un'indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett.

Parole chiave

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corruzione apprezzamento anticipato delle prove ricusazione del pubblico ministero istruzione penale per appropriazione indebita oltraggio alla corte colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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art. 37 cod. proc. pen
Non dà luogo, infatti, ad un'ipotesi di ricusazione ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen., sì come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Antropoli Carmine, nato il 28/05/1962 a Bellona avverso la ordinanza del 31/01/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 31 gennaio 2022 la Corte di appello di Napoli ha rigettato la dichiarazione di ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, dott. F. Provvisier, presentata nell'interesse di Carmine Antropoli dal suo difensore di fiducia e procuratore speciale, condannando l'istante al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.

2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo con un primo motivo la violazione del contraddittorio, per avere la Corte d'appello provveduto inaudita altera parte, pur avendo espressamente rigettato, nel corpo della motivazione e nella parte dispositiva del provvedimento, la dichiarazione di ricusazione, che aveva di contro ritenuto inammissibile, per manifesta infondatezza, nella sola parte iniziale della motivazione. 2.1. Con un secondo motivo si censura la violazione dell'art. 37 cod. proc. pen., per avere il Giudice preso in esame, nella motivazione dell'ordinanza custodiale emessa il 23 gennaio 2019 nell'ambito di un altro procedimento penale (ove l'odierno ricorrente risultava indagato per il reato di concorso esterno in associazione di stampo camorristico), la sussistenza del requisito della gravità indiziaria in relazione ad una serie di ipotesi di reato aggravate ex art. 416 bis.1 cod. pen. (turbativa d'asta, abuso d'ufficio e corruzione) e all'Antropoli contestate nell'esercizio della sua attività amministrativa di Sindaco del Comune di Capua, così manifestando il proprio convincimento su fatti ed elementi di prova che hanno poi costituito oggetto delle contestazioni mosse a suo carico [capi sub 5), 6), 7) e 8)] anche nell'ambito del presente procedimento.

Si assume, inoltre, che la su indicata ordinanza applicativa della misura custodiale costituisce uno degli elementi di prova richiamati a sostegno della misura cautelare poi richiesta nei confronti degli imputati del presente processo, attualmente pendente innanzi al medesimo Giudice in sede di udienza preliminare.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 28 marzo 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.

2. Il primo motivo è infondato, poiché dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge un sostanziale vaglio di inammissibilità, per manifesta infondatezza, delle ragioni addotte a sostegno della dichiarazione di ricusazione. La statuizione di rigetto formalmente contenuta nel dispositivo della decisione impugnata non giustifica di per sé il ricorso alla procedura camerale in forma partecipata, poiché l'istanza è stata ritenuta dalla Corte distrettuale ictu oculi infondata, riconoscendo l'implausibilità delle ragioni che ne sorreggevano la presentazione già solo attraverso il raffronto del loro contenuto con le implicazioni sottese al quadro dei principi al riguardo pacificamente stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.

Giova richiamare, sotto tale profilo, la linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (ex multis v. Sez. 3, n. 6211 del 11/11/2014, dep. 2015, Ragusa, Rv. 264821), secondo cui, in tema di decisione sulla richiesta di ricusazione, quando risulti chiaro - indipendentemente dall'uso nel dispositivo dell'ordinanza del termine "rigetto" o "inammissibilità" - che l'istanza è stata ritenuta manifestamente infondata, il provvedimento può essere adottato "de plano" e non è necessario ricorrere alla procedura camerale".

3. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, ove si consideri che le valutazioni espresse dal giudice in un procedimento collegato, afferente la stessa persona, ma per fatti di reato storicamente diversi, non costituiscono, laddove funzionali all'esercizio della funzione decisoria, un'indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., né danno luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante ex art. 37, comma 1, lett. a), cit., non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico, alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale (Sez. 5, n. 21146 del 07/02/2019, Giunchiglia, Rv. 275347). Analogamente non rileva in senso "pregiudicante", nella medesima prospettiva or ora considerata, la valutazione espressa dal giudice - in altro e diverso procedimento a carico della stessa persona — riguardo alle medesime fonti di prova acquisite in relazione a fatti di reato diversi (cfr. (Sez. 6, n. 14 del 18/09/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 258449;

Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, Di Marco, Rv. 272845). Non dà luogo, infatti, ad un'ipotesi di ricusazione ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen., sì come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte ad un giudizio a carico dell' imputato per fatti diversi sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro (Sez. 5, n. 15201 del 10/02/2016, Acri, Rv. 266866).

Di tale quadro di principi ha fatto buon governo la decisione impugnata, là dove ha posto in rilievo la dirimente circostanza che, versandosi nell'ipotesi di due distinti procedimenti riguardanti la medesima persona, ma fatti storici diversi e, al più, tra loro probatoriamente collegati, il Giudice non ha anticipato, nel su menzionato provvedimento cautelare, alcuna valutazione di merito sulla liceità o meno delle condotte oggetto dei diversi fatti di reato (turbativa d'asta, abuso d'ufficio, corruzione) contestati nell'ambito del procedimento, in tesi, ritenuto "pregiudicato", ma si è limitato a richiamarvi sommariamente, ai fini del giudizio che nel perimetro di quello spazio cognitivo gli era propriamente riservato, alcuni tasselli del compendio indiziario, per inferirne profili di gravità (illegittime modalità di assegnazione di diverse gare d'appalto) rilevanti nella prospettiva di un apprezzamento incentrato sulla configurabilità della diversa ipotesi di reato concernente il concorso esterno del ricusante in un'associazione di stampo camorristico, senza che alcuna valutazione di merito abbia investito la dinamica ricostruttiva e la consistenza indiziaria delle singole fattispecie di reato ipotizzate nell'ambito dell'altro procedimento.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 april