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Sentenza — n. 21434/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for embezzlement, ruling procedural complaints and sentencing arguments inadmissible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21434/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Antonio Gremito's appeal against his conviction for embezzlement of meal vouchers inadmissible. Gremito argued that the lower court failed to address a specific complaint regarding the order of witness examination and denied him generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating that the alleged procedural violation was unfounded as it lacked legal sanctions and the defense was not timely raised, while the sentencing decision was a legitimate exercise of judicial discretion based on the crime's gravity.

Regesto Legislator

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Art. 617 cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the alleged violation of law is manifestly unfounded, and the court's exercise of discretion regarding mitigating circumstances is not subject to re-evaluation on appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded order of witnesses generic mitigating circumstances judicial discretion nullity of acts procedural sanctions spreco alimentare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 617 cod. proc. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
pen., applicabile anche ai fini dell'art. 62-bis cod. pen.
Art. 496 cod. proc. pen.
Ora, nella fattispecie è accaduto che la censura attinente alla violazione di legge era, comunque, manifestamente infondata, tenuto conto che la difesa si era doluta del mancato rispetto dell'ordine di assunzione delle prove stabilito dall'art. 496 cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.
art. 62-bis cod. pen
pen., applicabile anche ai fini dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 496 cod. proc. pen
Ora, nella fattispecie è accaduto che la censura attinente alla violazione di legge era, comunque, manifestamente infondata, tenuto conto che la difesa si era doluta del mancato rispetto dell'ordine di assunzione delle prove stabilito dall'art. 496 cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 47842 del 05/10/2018
Sez. 6, Sentenza n. 3609 del 03/10/2018
pen., che pacificamente costituisce una regola processuale non assistito da alcuna sanzione processuale, non potendosi ritenere causa di invalidità in ragione del principio di tassatività delle nullità (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 3609 del 03/10/2018, dep.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gremito Antonio, nato a Napoli il 20/05/1952 avverso la sentenza del 09/03/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. Giampiero Pirolo, difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione ai reati ascrittigli ai capi A) e L) perché estinti per prescrizione, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 13 luglio 2015 con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato Antonio Gremito in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 314 cod. pen., per essersi, sino al 30 novembre 2017, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di funzionario del servizio provveditorato del Comune di Napoli appropriato di 1529 'buoni pasto' per un importo complessivo di 7.950,20 euro, di cui aveva il possesso in quanto responsabile della contabilità delle richieste e della distribuzioni degli stessi buoni ai dipendenti di quell'ente comunale.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Gremito, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla specifica doglianza formulata con l'atto di appello con la quale era stata eccepita la nullità degli atti e della sentenza di primo grado per avere il Tribunale di Napoli mancato di rispettare la regola concernente l'ordine di assunzione delle prove dichiarative nel corso dell'istruzione dibattimentale, avendo escusso un teste indicato nella lista della difesa prima che si concludesse l'esame dei testimoni indicati dalla pubblica accusa. 2.2.

Violazione di legge, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale negato il riconoscimento delle chieste attenuanti generiche, sostenendo l'assenza di elementi che, oltre al formale stato di incensuratezza, potessero giustificare quel giudizio di benevolenza, senza considerare l'ottimo comportamento processuale tenuto dall'imputato e l'entità del disvalore del fatto accertato.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n.

15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Gremito sia inammissibile.2. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per due ordini di ragioni. In primo luogo perché la doglianza è aspecifica, non avendo il ricorrente illustrato la concreta rilevanza che, nel caso di specie, avrebbe avuto l'asserita violazione della indicata norma di diritto processuale penale: considerato, in particolare, che nella sentenza di primo grado il Tribunale di Napoli aveva spiegato come fosse legittima stata la decisione del mancato riascolto di un teste indicato nella lista della difesa dell'imputato, posto che quel teste era stato già inserito nella lista del pubblico ministero ed era stato escusso nella istruttoria dibattimentale, permettendo al difensore di formulare le domande che avrebbe potuto rivolgere al dichiarante in sede di esame diretto.

In secondo luogo, va ricordato come costituisca ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, nel caso in cui sia stata eccepita nel giudizio di merito una pretesa violazione di norme processuali, il giudice non deve dare luogo ad alcuna motivazione se la violazione denunciata non sussiste: con la conseguenza che non può invocarsi in sede di legittimità il difetto di motivazione se, stante la infondatezza dell'eccezione, il giudice non si sia soffermato sulla stessa nel discorso argomentativo a supporto della decisione adottata (Sez. 4, n. 47842 del 05/10/2018, L., Rv. 274035).

Ora, nella fattispecie è accaduto che la censura attinente alla violazione di legge era, comunque, manifestamente infondata, tenuto conto che la difesa si era doluta del mancato rispetto dell'ordine di assunzione delle prove stabilito dall'art. 496 cod. proc. pen., che pacificamente costituisce una regola processuale non assistito da alcuna sanzione processuale, non potendosi ritenere causa di invalidità in ragione del principio di tassatività delle nullità (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 3609 del 03/10/2018, dep. 2019, Furnari, Rv. 275880).

Il discorso non condurrebbe a diverse conclusioni laddove si ritenesse, così come è stato sottolineato dal patrocinatore dell'imputato con le conclusioni formulate per iscritto, che la questione che era stata posta non aveva riguardato il mancato rispetto dell'ordine di assunzione delle prove di cui citato art. 496 del codice di rito, ma la violazione del diritto di difesa per non essere stata, in ogni caso, assunta una prova dichiarativa richiesta nell'interesse del prevenuto. Anche sotto questo punto di vista la doglianza è manifestamente infondata, in quanto la prospettata violazione avrebbe potuto astrattamente integrare una nullità generale a regime intermedio verificatasi alla presenza del difensore, che il ricorrente non ha dimostrato essere stata tempestivamente eccepita: invalidità che, dunque, sarebbe risultata definitivamente sanata a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.3.

Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito aveva esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito aveva ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche la oggettiva gravità della condotta accertata, avente ad oggetto l'appropriazione di un numero elevato di buoni pasto, e la personalità negativa dell'imputato, dimostratosi incapace di rispettare le regole basilari della delicata funzione pubblica che gli era stata assegnata: trattandosi di parametri considerati dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell'art. 62-bis cod. pen.

4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t