Italian Supreme Court annuls appeal sentence increasing defendant's penalty without prosecutor appeal, citing reformatio in peius prohibition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the Court of Appeal's sentence which increased the defendant's prison term and fine without the prosecutor appealing. The defendant argued this violated the principle against increasing penalties on appeal, while the prosecutor requested total annulment for recalculation. The court ruled that since only the defendant appealed, the appellate judge could not impose a heavier penalty, thus annulling the decision and remanding the case for proper sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 597 cod. proc. pen.; Art. 624 cod. proc. pen.: In the absence of a prosecutor's appeal, the appellate court cannot increase the penalty imposed by the first instance judge, even if the original sentence was legally flawed.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ligotti Giacomo, nato ad Alcamo il 23/01/1995 avverso la sentenza del 22/09/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente rideterminazione della pena in complessivi mesi quattro e giorni 26 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; lette le conclusioni del difensore, avv. Gaetano Vito Vivona, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso richiedendo l'annullamento con rinvio della decisone impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 gennaio 2021, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, ha rideterminato la pena irrogata in mesi cinque di reclusione ed euro 1.250 di multa, confermando nel resto detta pronuncia, con cui Giacomo Ligotti era stato condannato in ordine ai delitti di cui agli artt. 334 e 337 cod. pen. e per il reato di cui all'art. 116 Codice della Strada. 1.1. La Corte d'appello, dopo aver disatteso le deduzioni difensive sia in ordine al reato di cui all'art. 334 cod. pen. sia in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., pur ritenendo congrua la pena irrogata di mesi quattro e giorni ventisei di reclusione, ha ritenuto necessario rideterminarla visto che il Giudice di primo grado aveva operato dapprima l'aumento per la continuazione sulla pena base determinata per il reato di cui al capo c), successivamente la diminuzione ex art. 62-bis cod. pen., pervenendo in tal modo ad una pena illegale. 1.2.
Ha pertanto rideterminato la pena aumentando la stessa in mesi cinque di reclusione ed euro 1.250 di multa per l'operata conversione, in applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite per il quale l'aumento di pena per il reato satellite deve rispettare il genere di pena per esso previsto, ragguagliando ex art. 135 cod. pen. in euro 1.250,00 di ammenda i cinque giorni di arresto in ordine all'art. 81, secondo comma, cod. pen. per la ritenuta responsabilità quanto al reato di cui all'art. 116, comma 15, Codice della Strada.
2. Giacomo Ligotti, a mezzo del difensore Avv. Gaetano Vito Vivona, ricorre avverso la citata sentenza deducendo i due motivi di seguito esposti. 2.1. Con il primo motivo, censura la violazione del principio del divieto di reformatio in peius, per avere la sentenza di merito aumentato la pena irrogata all'imputato in assenza di appello del Pubblico ministero. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen., e il vizio di motivazione, con riferimento alla pena irrogata, che risulterebbe sproporzionata ed eccessiva rispetto alla gravità delle condotte poste in essere dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato e la sentenza deve essere annullata con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
2. Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 597 cod. proc. pen., allorché impugnante sia il solo imputato, il Giudice della impugnazione non può irrogare una pena più grave per specie e quantità rispetto a quella disposta dal primo giudice; questa Corte tt52" ha, altresì, precisato come, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice dell'impugnazione non può modificare la sentenza che abbia irrogato una pena di maggior favore per il reo anche allorché la stessa risulti illegale (Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, Di Mauro, Rv. 279905; Sez. 3, n. 34139 del 07/06/2018, Xhixha, Rv. 273677).
3. Ciò premesso, risulta preclusa l'intervenuta modifica in peius realizzata dalla decisione di secondo grado che, pur avendo accertato che il calcolo era errato poiché alla determinazione della pena base in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - ritenuto più grave - era dapprima seguito l'aumento per la continuazione in ordine agli altri capi per cui era intervenuta condanna e poi operata la diminuzione di un terzo per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, aveva fatto seguire la determinazione di una più elevata pena complessivamente quantificata in mesi cinque di reclusione ed euro 1.250 di multa, pena pecuniaria, quest'ultima, frutto del ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen., precedente alla decisione n. 28 del 2022 della Corte costituzionale che ha dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui prevede che valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «MI valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale».
4. La Corte territoriale, pur avendo quantificato la pena per la ritenuta continuazione in un mese e cinque giorni di reclusione, pena inferiore all'aumento che il Tribunale aveva indicato in un mese e dieci giorni di reclusione, ha complessivamente aumentato la stessa, individuata in aumento sia quanto alla pena detentiva, sia quanto a pena pecuniaria il cui ragguaglio di cinque giorni in ordine alla contestata fattispecie di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15, Codice della strada, ha portato alla determinazione della pena pecuniaria per un ammontare di euro 1.250.
5. Ne consegue la necessità di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, al contempo dovendosi dichiarare l'irrevocabilità della decisione impugnata ex art. 624 cod. proc. pen. in ordine alla responsabilità che non ha firmato oggetto di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per la sola rideterminazione della pena. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile la sentenza in ordine alla responsabilità del ricorrente. Così deciso il 03/05/2022. Il Consigliere estensore Il Prqpiden