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Ordinanza — n. 20942/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to appeal for administrative license suspension applied by judge instead of Prefect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20942/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court converted the cassation appeal into an appeal to the Court of Appeal of Rome. The appellant argued that the judge lacked authority to impose the one-year license suspension, a power reserved for the Prefect under administrative law. The court ruled that because the appeal included a challenge to the reasoning of the sentence, it could not be heard directly at the cassation level and must be transferred to the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.: A cassation appeal containing a challenge to the reasoning of the impugned sentence must be converted into an appeal and transmitted to the Court of Appeal.

Parole chiave

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cassation appeal conversion administrative license suspension judicial authority limits reasoning defects appeal procedural transfer rule guida nonostante revoca della patente sospensione di pena guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum" e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.
Art. 568, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen.
Da quanto sopra ne discende la qualificazione del ricorso in appello ex art. 568, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen. con invio degli atti alla Corte di appello di Roma.
art. 168-ter cod. pen
Matteo De Fusco, per il tramite del difensore avvocato Giuseppe Squitieri, impugna la sentenza che ha dichiarato estinti i reati per esito positivo della prova, al contempo disponendo la sospensione della patente di guida per il periodo di un anno ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, Alonzi
Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany
274834; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: De Fusco Matteo, nato a Roma il 28/04/1996 avverso la sentenza del 23/04/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha richiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente.

RITENUTO IN FATTO

1. Matteo De Fusco, per il tramite del difensore avvocato Giuseppe Squitieri, impugna la sentenza che ha dichiarato estinti i reati per esito positivo della prova, al contempo disponendo la sospensione della patente di guida per il periodo di un anno ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen. relativamente all'originaria contestazione, per quel che in questa sede rileva, di guida in stato di ebbrezza in tempo di notte, con patente conseguita da meno di tre anni (artt. 186, comma 2, lett. b, e comma 2 -sexies, e 186-bis, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992 relativamente al capo A).

2. il ricorrente deduce i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge ed esercizio da parte del giudice di potestà riservate dalla legge alla pubblica amministrazione nella parte in cui il Tribunale ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, procedimento e sanzione che la legge assegna al Prefetto. 2.2. Vizi di motivazione in ordine alle ragioni alla base della disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere convertito in appello.

2. Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum" e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860). Ed invero, seppure il ricorrente faccia riferimento, attraverso il primo motivo, al vizio ex art. 606, comma 1, lett.

a) e b) cod. proc. pen., con il secondo censura la motivazione attraverso cui, nonostante la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della prova ex art. 464-septies cod. proc. pen., ha ritenuto di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.

3. Da quanto sopra ne discende la qualificazione del ricorso in appello ex art. 568, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen. con invio degli atti alla Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma. Così deciso il 20/04/2022. Il Consigliere estensore Il Prè,sidente Antoni