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Sentenza — n. 20650/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20650/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20650/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia dichiarava non sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione esecutiva formulata dall'autorità governativa della Repubblica di Moldavia con riferimento al mandato di arresto a fini di estrazione emesso il 10 maggio 2016 dal Tribunale moldavo di Riscani nei confronti di Lilian Petru Zlotea, imputato nel processo penale a suo carico per il reato di truffa, commesso nel 2009, e previsto dall'art. 190, comma 5, del codice penale moldavo, per il quale è stato condannato alla pena di nove anni di reclusione con sentenza del Tribunale di Chisinau del 10 maggio 2017, confermata dalla Corte di appello di Chisinau dell'Il aprile 2018, divenuta definitiva il 18 aprile 2019 a seguito di pronuncia della Corte suprema di giustizia della Moldavia.

Regesto Legislator

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art. 203 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 20650/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile e che la relativa declaratoria possa essere pronunciata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Nel caso di specie è accaduto che, a fronte della data di comunicazione della sentenza al Procuratore generale del 18 febbraio 2022, il ricorso per cassazione risulta depositato nella cancelleria della Corte di appello il 7 marzo 2022, oltre il termine di quindici giorni previsto dalla legge, scadente sabato 5 marzo 2022.

Parole chiave

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reato motivante l'estradizione estradizione semplificata allontanamento malgrado rischio di persecuzione frode alla legge sugli stranieri migrazione illegale arresto in vista d'estradizione

Disposizioni normative citate

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art. 203 disp. att. cod. proc. pen
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia nel procedimento a carico di Zlotea Lilian, nato in Moldavia il 27/12/1975 avverso la sentenza del 15/02/2022 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia dichiarava non sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione esecutiva formulata dall'autorità governativa della Repubblica di Moldavia con riferimento al mandato di arresto a fini di estrazione emesso il 10 maggio 2016 dal Tribunale moldavo di Riscani nei confronti di Lilian Petru Zlotea, imputato nel processo penale a suo carico per il reato di truffa, commesso nel 2009, e previsto dall'art. 190, comma 5, del codice penale moldavo, per il quale è stato condannato alla pena di nove anni di reclusione con sentenza del Tribunale di Chisinau del 10 maggio 2017, confermata dalla Corte di appello di Chisinau dell'Il aprile 2018, divenuta definitiva il 18 aprile 2019 a seguito di pronuncia della Corte suprema di giustizia della Moldavia.

Rilevava la Corte territoriale come non vi fossero le condizioni previste dalla disciplina del codice di rito e della Convenzione europea di estradizione del 1957 per accogliere quella richiesta di estradizione passiva, essendo stato accertato che il reato per il quale il prevenuto è stato condannato, corrispondente a quello di truffa aggravata previsto dal nostro ordinamento dagli artt. 640 e 61 n. 7 cod. pen., era stato commesso nel 2009, epoca rispetto alla quale doveva considerarsi oramai decorso il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 10 della Convenzione europea di estradizione del 1957 e 10 della legge 30 gennaio 1963, n. 300, che, per costante orientamento giurisprudenziale viene considerato applicabile ai soli casi di estradizione processuale e non anche di estradizione esecutiva, qual è la fattispecie oggetto del gravame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile e che la relativa declaratoria possa essere pronunciata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Nel caso di specie è accaduto che, a fronte della data di comunicazione della sentenza al Procuratore generale del 18 febbraio 2022, il ricorso per cassazione risulta depositato nella cancelleria della Corte di appello il 7 marzo 2022, oltre il termine di quindici giorni previsto dalla legge, scadente sabato 5 marzo 2022.

2. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19/05/2022 Il Consi slier tensore Il