Sentenza — n. 20538/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza con la quale nei confronti di Tomei veniva disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza, con obbligo di permanenza presso la propria abitazione in orario notturno, in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. Avverso la suddetta ordinanza, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione sul presupposto che l'episodio di resistenza a pubblico ufficiale era stato del tutto occasionale. 2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura applicata, posto che le ritenute esigenze cautelari potevano essere garantite con una misura meno afflittiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Sentenza — n. 20538/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e dell'art.7 dl. 23 luglio 2021, n.105.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tomei Danilo, nato a Roma il 21/2/1978 avverso l'ordinanza emessa il 23/2/2022 dal Tribunale di Roma; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni formulate dall'avvocato Laura Panzarino, la quale chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza con la quale nei confronti di Tomei veniva disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza, con obbligo di permanenza presso la propria abitazione in orario notturno, in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.
2. Avverso la suddetta ordinanza, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione sul presupposto che l'episodio di resistenza a pubblico ufficiale era stato del tutto occasionale. 2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura applicata, posto che le ritenute esigenze cautelari potevano essere garantite con una misura meno afflittiva.
3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e dell'art.7 dl. 23 luglio 2021, n.105.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto si risolvono in una generica ed aspecifica contestazione delle motivazioni recepite dal Tribunale del riesame, che non si confronta con i puntuali argomenti esposti nell'ordinanza impugnata. Il Tribunale, infatti, ha ricostruito il fatto delittuoso, esponendo come Tornei, mentre si trovava su un autobus di linea e dopo aver minacciato l'autista ed aggredito un altro soggetto, colpiva con calci e pugni un appartenente alla Guardia di Finanza, intervenuto per farlo desistere dalle predette condotte illecite.
Nell'ordinanza si è dato ampiamente atto dell'indole violenta di Tornei, desunta non solo dalle modalità del fatto di reato per il quale si procede, ma anche dai precedenti per lesioni e resistenza e dai carichi pendenti per reati della stessa indole. Il fatto, pertanto, non può affatto definirsi "occasionale", come sostenuto dalla difesa, dovendosi ritenere che il giudizio in ordine al rischio concreto di reiterazione sia stato correttamente svolto. Parimenti infondate sono le doglianze relative alla scelta della misura applicata, avendo il Tribunale sottolineato come, in relazione alla tipologia del reato contestato, l'obbligo di dimora in un piccolo Comune consente un miglior contenimento e controllo dell'indagato.
Né è condivisibile l'obiezione difensiva secondo cui Tornei, anche nel Comune di residenza, potrebbe porre in essere condotte di resistenza, posto che se si accedesse a tale tesi se ne dovrebbe dedurre che l'unica misura idonea sarebbe stata quella custodiale.3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 aprile 2022 Il Consigli