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Sentenza — n. 20523/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20523/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20523/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza n. 4804 del 18 giugno 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta ex art. 322, comma 2, cod. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano a Antonio Buonaurio, legale rappresentante della società di facchinaggio Gold s.r.lk. per avere offerto 500 euro a Iose Giovanni Dioli, incaricato di pubblico servizio addetto al controllo delle società cooperative di facchinaggio operanti all'interno dell'Ortomercato per aiutarlo in relazione a violazioni delle norme tributarie per le quali pendeva un procedimento amministrativo sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20523/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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corruzione sanzioni pecuniarie colpa del patrocinatore frode fiscale in materia doganale difesa contro le pratiche commerciali illecite difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Buonaurio Antonio, nato a Napoli il 16/06/194-3;4- avverso la sentenza del 18/06/2021 della Corte d'Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta con la quale li sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 4804 del 18 giugno 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta ex art. 322, comma 2, cod. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano a Antonio Buonaurio, legale rappresentante della società di facchinaggio Gold s.r.lk. per avere offerto 500 euro a Iose Giovanni Dioli, incaricato di pubblico servizio addetto al controllo delle società cooperative di facchinaggio operanti all'interno dell'Ortomercato per aiutarlo in relazione a violazioni delle norme tributarie per le quali pendeva un procedimento amministrativo sanzionatorio.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Buonaurio e nella successiva nota d'udienza dell'8 marzo 2022 si chiede l'annullamento della sentenza per omessa motivazione;

a) circa il motivo aggiunto nell'atto di appello, secondo il quale Dioli va qualificato come un mero consulente amministrativo e non come un incaricato di pubblico servizio, così venendo meno la configurabilità del reato;

b) circa la mancata restituzione all'imputato della somma oggetto di sequestro esclusivamente a fine probatorio e della quale non è controverso che sia stata offerta dall'imputato a Dioli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. A differenza di quel che si deduce nel primo motivo, la Corte di appello non ha mancato di giustificare la sua decisione circa la qualifica di Dioli quale incaricato di pubblico servizio puntualmente richiamando la normativa sulla natura di pubblico servizio della gestione dei mercati agroalimentari all'ingrosso da parte della SOGEMI S.p.A. per conto della città di Milano (p. 5-6). Inoltre, circa la qualifica di Dioli - che era colui (già in pensione ma agente nella veste di consulente della società) al quale competeva redigere le relazioni e formulare le proposte di sanzioni da sottoporre ai suoi superiori gerarchici - la Corte di appello ha correttamente rilevato che essa deriva dal concreto svolgimento di attività propria della pubblica funzione, effettuato con il tacito consenso o l'acquiescenza dell'organo amministrativo investito formalmente della amministrazione (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555).

Al riguardo, va ribadito che il consulente esterno legato all'ente da un contratto di diritto privato riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio se svolge un'attività avente rilievo pubblicistico secondo il criterio sostanzialistico e funzionale delineato dagli artt. 357 e 358 cod. pen. (Sez. 6, n. 52209 del 16/10/2018, Sapienza, Rv. 274294). 1.2. Quanto alla richiesta di restituzione della somma sequestrata a fini probatori, deve ribadirsi che la sentenza con cui il giudice non dispone la confisca né la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio non può essere impugnata con ricorso per cassazione, perché l'interessato deve rivolgersi al pubblico ministero ex art.263, comma 4, cod. proc. pen ,. mentre il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente contro l'ordinanza con la quale sia stata rigettata l'opposizione al diniego di restituzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione (Sez. 6, n. 10542 del 18/01/2017, Tenuzzo, Rv. 269542;

Sez. 6, n. 46217 del 12/11/2013, Diao, Rv. 258234).

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2022. Il ConsiMere estens