Sentenza — n. 20519/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli che, a fronte della corretta indicazione delle generalità dell'imputato nella intestazione della sentenza e di una motivazione che ratifica il concordato tra le -72 parti del processo, ha redatto un dispositivo del tutto estraneo alla causa, essendo riferito ad un processo riguardante altro imputato per diverso reato e differente pena. 2.Di Monaco deduce la violazione di legge in relazione all'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di vizio non emendabile. Deve, infatti, considerarsi inesistente la sentenza che manchi del dispositivo per omessa statuizione decisoria su un capo di imputazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 130 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20519/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 12308 del 03/03/2008, Bolognini, Rv. 239329) Non emerge, pertanto, alcuna incertezza sul reale contenuto della decisione e non risulta vulnerato alcun interesse difensivo dell'imputato, essendosi determinata una mera assenza grafica del dispositivo traslitterato nella sentenza poi depositata, agevolmente sanabile appunto con l'anzidetta procedura correttiva ex art. 130 cod. proc. pen. (cfr. Cass. Sez. 4, n. 49485 del 28/10/2003, Rossi, Rv. 227071).3. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere rigettato e deve essere disposta la correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata, come da dispositivo.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Di Monaco Alessandro nato a Santa Maria Capua Vetere, il 18/12/1990 avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28/01/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli che, a fronte della corretta indicazione delle generalità dell'imputato nella intestazione della sentenza e di una motivazione che ratifica il concordato tra le -72 parti del processo, ha redatto un dispositivo del tutto estraneo alla causa, essendo riferito ad un processo riguardante altro imputato per diverso reato e differente pena. 2.Di Monaco deduce la violazione di legge in relazione all'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di vizio non emendabile. Deve, infatti, considerarsi inesistente la sentenza che manchi del dispositivo per omessa statuizione decisoria su un capo di imputazione.
3. In data 7 febbraio 2022, la difesa ha depositato, a mezzo PEC, note difensive, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Deve osservarsi che, effettivamente, il dispositivo che si legge nella sentenza impugnata è del tutto estraneo alla motivazione. Va, però, evidenziato, che, dagli atti del giudizio di appello trasmessi a seguito dell'impugnazione a questa Corte - atti ostensibili, vertendosi in tema di presunto error in procedendo - emerge l'assoluta correttezza e completezza del dispositivo letto in udienza dal Presidente del Collegio giudicante. Non si è, dunque, in presenza di alcuna causa di invalidità dell'impugnata sentenza, atteso che la difformità tra il dispositivo letto in udienza, alla presenza del sostituto processuale del difensore di fiducia del ricorrente, e quello risultante dalla sentenza in seguito depositata con la motivazione dà unicamente luogo ad un errore materiale, emendabile in ogni tempo anche di ufficio con la procedura di correzione degli errori materiali prevista dagli artt. 130 e 547 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852;
Sez. 6, n. 12308 del 03/03/2008, Bolognini, Rv. 239329) Non emerge, pertanto, alcuna incertezza sul reale contenuto della decisione e non risulta vulnerato alcun interesse difensivo dell'imputato, essendosi determinata una mera assenza grafica del dispositivo traslitterato nella sentenza poi depositata, agevolmente sanabile appunto con l'anzidetta procedura correttiva ex art. 130 cod. proc. pen. (cfr. Cass. Sez. 4, n. 49485 del 28/10/2003, Rossi, Rv. 227071).3. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere rigettato e deve essere disposta la correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata, come da dispositivo.
P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone procedersi alla correzione del dispositivo che figura nella sentenza impugnata, nel senso che, in conformità con quello letto in udienza, deve leggersi il seguente dispositivo: "In riforma della sentenza n. 216/2020 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 9/7/2020, appellata da Di Monaco Alessandro, ridetermina la pena in anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa. Conferma nel resto. Indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione, sospendendo per tale periodo i termini di custodia cautelare.
Napoli, 28.1.2021" Cos