Sentenza — n. 20027/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 2/4/2022 il Presidente della Corte di appello di Palermo ha disposto la rimessione in libertà e negato la convalida dell'arresto di Danut Danci, nato in Romania il 9/10/1974, tratto in arresto sulla base di mandato di arresto europeo, emesso dall'A.G. della Romania, avente ad oggetto l'esecuzione della pena di anni due mesi sei di reclusione inflitta al Danci per reati corrispondenti alle condotte di guida senza patente e guida in stato di ebbrezza: il Giudice ha in particolare rilevato che l'arresto era avvenuto al di fuori delle condizioni prescritte, essendo le condotte previste dalla legge italiana come mere contravvenzioni.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 20027/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, deducendo la violazione dell'art. 13, comma 2, legge 69 del 2005, in quanto in sede di convalida avrebbe dovuto valutarsi solo il requisito della doppia punibilità e dell'entità della pena da eseguire, nel caso di specie sussistente, a fronte di condanna emessa anche per il reato di guida in stato di ebbrezza e di pena superiore a mesi quattro.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P.G. presso la Corte di appello di Palermo nei confronti di Danci Danut, nato il 09/10/1974 in Romania avverso l'ordinanza in data 02/04/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2/4/2022 il Presidente della Corte di appello di Palermo ha disposto la rimessione in libertà e negato la convalida dell'arresto di Danut Danci, nato in Romania il 9/10/1974, tratto in arresto sulla base di mandato di arresto europeo, emesso dall'A.G. della Romania, avente ad oggetto l'esecuzione della pena di anni due mesi sei di reclusione inflitta al Danci per reati corrispondenti alle condotte di guida senza patente e guida in stato di ebbrezza: il Giudice ha in particolare rilevato che l'arresto era avvenuto al di fuori delle condizioni prescritte, essendo le condotte previste dalla legge italiana come mere contravvenzioni.
2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, deducendo la violazione dell'art. 13, comma 2, legge 69 del 2005, in quanto in sede di convalida avrebbe dovuto valutarsi solo il requisito della doppia punibilità e dell'entità della pena da eseguire, nel caso di specie sussistente, a fronte di condanna emessa anche per il reato di guida in stato di ebbrezza e di pena superiore a mesi quattro.
3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'annullamento con rinvio.
6. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Il provvedimento impugnato si fonda erroneamente sul fatto che i reati per i quali è stata pronunciata la condanna posta alla base del M.A.E. hanno in Italia natura contravvenzionale. In realtà, avrebbe dovuto aversi riguardo al requisito della doppia punibilità e quello del limite di pena di almeno quattro mesi di pena detentiva, previsti dall'art. 7 legge 69 del 2005, e nel caso di specie sussistenti almeno con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I. Da ciò discende che l'arresto eseguito in esecuzione del M.A.E. e in presenza di presupposti richiesti avrebbe dovuto considerarsi legittimo, ciò che deve essere dichiarato in questa sede, contestualmente all'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio dichiarando la legittimità dell'arresto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 5/5/2022 Il Consigliere es