Sentenza — n. 20025/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza dell'11/3/2022 la Corte di appello di Firenze ha rigettato l'istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di Aguilar Chai Neptali Jesus, nato in Venezuela il 23/11/1982, nell'ambito di procedura di estrazione verso gli Stati Uniti d'America. Ha rilevato la Corte che nel caso di specie, a seguito del consenso all'estradizione, non avrebbe dovuto applicarsi la procedura semplificata prevista dal Trattato di estradizione, non essendo dunque rilevante l'inoltro di formale domanda di estradizione a fronte dell'avvenuto arresto provvisorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 20025/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, dl. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Aguilar Chai Neptali Jesus, nato il 23/11/1982 in Venezuela Avverso l'ordinanza del 11/03/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimnnino, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza dell'11/3/2022 la Corte di appello di Firenze ha rigettato l'istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di Aguilar Chai Neptali Jesus, nato in Venezuela il 23/11/1982, nell'ambito di procedura di estrazione verso gli Stati Uniti d'America. Ha rilevato la Corte che nel caso di specie, a seguito del consenso all'estradizione, non avrebbe dovuto applicarsi la procedura semplificata prevista dal Trattato di estradizione, non essendo dunque rilevante l'inoltro di formale domanda di estradizione a fronte dell'avvenuto arresto provvisorio.
2. Ha presentato ricorso Aguilar tramite il suo difensore.
3. Il P.G. ha inviato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria.
5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, dl. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata.
6. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, in quanto nelle more è stato dato corso all'estradizione, con conseguente scarcerazione e trasferimento del predetto nel Paese richiedente. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 27/4/2022 Il Consigliere estensore Il Pre dente Ma2simo Riciarel