Sentenza — n. 20016/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, a seguito di gravame interposto dall'imputato Diego Fabian Schiaroli avverso la sentenza emessa in data 17 settembre 2018 dal locale Tribunale, in parziale riforma della decisione, riqualificato il fatto nei delitti di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e di resistenza a pubblico ufficiale, riuniti in continuazione, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 20016/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, a seguito di gravame interposto dall'imputato Diego Fabian Schiaroli avverso la sentenza emessa in data 17 settembre 2018 dal locale Tribunale, in parziale riforma della decisione, riqualificato il fatto nei delitti di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e di resistenza a pubblico ufficiale, riuniti in continuazione, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Schiaroli Diego Fabian, nato in Gereral Pacheco (Argentina) il 7/08/1981 20 IQ( avverso la sentenza del della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore avv. Liso Domenico che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, a seguito di gravame interposto dall'imputato Diego Fabian Schiaroli avverso la sentenza emessa in data 17 settembre 2018 dal locale Tribunale, in parziale riforma della decisione, riqualificato il fatto nei delitti di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e di resistenza a pubblico ufficiale, riuniti in continuazione, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della c.d. desistenza attiva in capo all'imputato ricorrente. La esclusione di tale ipotesi da parte della Corte si fonda su un inadeguata valutazione del compendio probatorio, del quale si considera selettivamente solo una componente. In particolare, il Giudice di appello omette di considerare le stesse dichiarazioni dello Zambelli dalle quali emerge che l'imputato era stato da lui visto quando era già uscito dai locali dell'officina per dirigersi verso il ciclomotore parcheggiato nell'area esterna.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto per questione di fatto riguardante la valutazione della prova.
4. Invero, senza incorrere in vizi logici e giuridici, la Corte di appello ha escluso la ricorrenza della desistenza attiva da parte dell'imputato non solo sulla base delle dichiarazioni dello Zambelli in data 6/6/2018, al cui intervento sul posto ha ricondotto correttamente la fuga del ricorrente - avendo egli direttamente percepito la stessa attività di scasso in corso ( v. pg. 1 della sentenza impugnata, allorquando richiama la prima decisione) - ma anche su quanto riferito dagli operanti della P.G. intervenuti su richiesta dello stesso Zambelli, "i quali davano atto proprio di come il prevenuto si fosse dato alla fuga in quanto avvedutosi della presenza del denunciante" (v. pg. 3 della sentenza impugnata), in conformità al consolidato orientamento secondo il quale la desistenza dall'azione delittuosa può ritenersi volontaria quando la determinazione del soggetto agente sia stata libera e non coartata, ossia quando la prosecuzione dell'azione non sia impedita da fattori esterni che ne renderebbero estremamente improbabile il compimento (Sez. 6, n. 203 del 20/12/2011 Ud. (dep. 2012 ) Rv. 251571).
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
2.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/3/2022. Il Componente estensore Il Presidente Ange