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Sentenza — n. 19842/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls sentence for evading arrest, increasing prison term due to recidiva reiterata rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19842/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's sentence without remittal and increased the prison term for the defendant. The defendant was convicted of evading arrest, but the Prosecutor General argued that mitigating circumstances were incorrectly allowed to outweigh the aggravated recidivism. The court ruled that Article 69, paragraph 4 of the Penal Code strictly prohibits such a precedence, thereby invalidating the original sentencing calculation.

Regesto Legislator

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Art. 69, comma 4, cod. pen.; Art. 99, comma 4, cod. pen.: The explicit prohibition against allowing mitigating circumstances to outweigh aggravated recidivism renders a sentence invalid when such an error occurs.

Parole chiave

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recidiva reiterata circostanze attenuanti evasione arresto Codice Penale sentenza annullata prevalenza attenuanti Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 69, comma 4, cod. pen.
Contro la sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia che, nell'unico motivo, lamenta inosservanza dell'art. 69, comma 4, cod. pen., là dove vieta di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti sulla ritenuta recidiva di cui all'art.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
pen., là dove vieta di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti sulla ritenuta recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., e conseguente irrogazione di una sanzione, per difetto, non conforme alla legge.
art. 385 cod. pen
Con la pronuncia indicata in epigrafe, il Tribunale di Bergamo condannava l'imputato per il delitto di evasione (art. 385 cod. pen.) e, ritenendo le circostanze generiche prevalenti sulla recidiva reiterata infraquinquennale, computava la pena in anni uno e mesi tre di reclusione.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 251 del 2012
Corte cost. n. 105 del 2014
Corte cost. n. 106 del 2014
Corte cost. n. 74 del 2016
Corte cost. n. 205 del 2017
Corte cost. n. 73 del 2020
Corte cost. n. 55 del 2021
Corte cost. n. 143 del 2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia avverso la sentenza emessa in data 15/10/2021 dal Tribunale di Bergamo nel procedimento a carico di Harmak Abdelmoula, nato in Marocco, il 1.4.1979 visti gli atti, la sentenza impugnata .e il ricorso; udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la rideterminazione della pena in anni uno e mesi sei di reclusione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la pronuncia indicata in epigrafe, il Tribunale di Bergamo condannava l'imputato per il delitto di evasione (art. 385 cod. pen.) e, ritenendo le circostanze generiche prevalenti sulla recidiva reiterata infraquinquennale, computava la pena in anni uno e mesi tre di reclusione. Contro la sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia che, nell'unico motivo, lamenta inosservanza dell'art. 69, comma 4, cod. pen., là dove vieta di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti sulla ritenuta recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., e conseguente irrogazione di una sanzione, per difetto, non conforme alla legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. L'art. 69, comma 4, cod. pen. pone un esplicito divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla c.d. recidiva reiterata. La disposizione, sebbene oggetto di ripetuti interventi demolitori da parte della Corte Costituzionale che ne ha eroso l'ambito applicativo con riferimento a specifiche circostanze attenuanti, aventi prevalente (seppur non esclusivo) riguardo al limitato disvalore del fatto (tra le altre, Corte cost. n. 251 del 2012; n. 105 del 2014; n. 106 del 2014; n. 74 del 2016; n. 205 del 2017; n. 73 del 2020; n. 55 del 2021; n. 143 del 2021), è ancora vigente e, nel caso di specie, è stata disapplicata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ridetermina la pena in anni uno e mesi sei di reclusione. Così deciso il 07/04/2022 Il Consigliere estensore Il Prelid