Cassation annuls appeal judgment for lack of motivation regarding prior acquittal's impact on false testimony case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment with remittal due to a lack of sufficient motivation regarding the prior acquittal of one defendant. The defense argued that the appellate court failed to explain how the final acquittal of Giuseppe Tropiano influenced the evaluation of false testimony by his co-defendants. The court held that the existence of a res judicata acquittal is a decisive factor that must be explicitly weighed against the new evidence, and its omission constitutes a violation of the duty to motivate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 cod. pen.; Art. 595 cod. proc. pen.: When a prior acquittal on the same factual basis exists, the appellate court must explicitly evaluate its impact on the current false testimony charges; failure to do so renders the judgment unmotivated and subject to annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tropiano Salvatore nato a San Giorgio Morgeto il 20/8/1956 Toscano Pasquale nato a Melito di Porto Salvo il 12/3/1967 avverso la sentenza del 28 giugno 2021 emessa dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo dì ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dei difensori che hanno chiesto, in via principale, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l'assoluzione dell'imputato e, in via subordinata, l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Aosta di condanna di Salvatore Tropiano e Pasquale Toscano per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena loro inflitta in anni uno e mesi quattro di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Secondo le concordi ricostruzioni dei Giudici di merito, Salvatore Tropiano e Pasquale Toscano hanno reso falsa testimonianza nel procedimento penale a carico di Cesare Raso e Giuseppe Tropiano, dichiarando che alla fine del 2007 il Raso aveva lavorato per conto della Edilsud s.r.l. di Giuseppe Tropiano nel cantiere di Pont Saint Martin per circa tre mesi.
In tale procedimento, infatti, il Raso era chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 8 e 9 digs. n. 74 del 2000 per avere emesso nell'anno 2007 tre fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti in favore della Edilsud s.r.l. di Giuseppe Tropiano al fine di consentire l'evasione delle imposte; al Tropiano Giuseppe è stato, invece, contestato il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per essersi avvalso, al fine di evadere le imposte, delle citate fatture emesse da Raso, indicando nella dichiarazione dei redditi presentata il 30/9/2008, elementi passivi fittizi per complessivi euro 42.000. 2.Propongono ricorso per cassazione i difensori di fiducia di Salvatore Tropiano e Pasquale Toscano, avv.
Silvano Pietro Rissio e avv. Adriano Consol, deducendo due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo deducono il vizio di mancanza o apparenza della motivazione, nonché di illogicità manifesta e/o contraddittorietà, in relazione sia all'intervenuta assoluzione con sentenza passata in giudicato di Giuseppe Tropiano dal reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 che agli ulteriori profili indicati nell'atto di appello. Quanto al primo profilo, la sentenza impugnata ha omesso di motivare sulla rilevanza della sentenza, pur dando atto del suo deposito e che in tale sentenza la Corte di appello ha diversamente apprezzato le deposizioni dei testi De Bernardi e Portè, ritenendole del tutto generiche e, comunque, tali da non potere escludere la presenza di Raso nel cantiere.
Si deduce, inoltre, l'omessa motivazione sulle seguenti censure dedotte in appello:
a) il ruolo svolto dai testi Debernardi e Portè, avendo il primo escluso di essersi occupato di identificare i lavoratori presenti ed il secondo di non ricordare i nominativi di tutte le ditte;
b) l'irrilevanza della deposizione del teste Giuseppe Ferraro, che ha escluso di avere lavorato per Raso nel cantiere di Pont Saint Martin (atteso che nessuno dei due imputati lo ha indicato tra i lavoratori che avevano prestato servizio in detto cantiere). Ciò anche alla luce delle deposizioni dei due testimoni della difesa, Sinigaglia e Zaia, che hanno riferito che il cantiere era di grandi dimensioni e, il solo Sinigaglia, che era possibile che non si fosse accorto di tutte le persone che lavoravano nel cantiere;
c) la rilevanza della deposizione del teste Mirabello il quale, sentito dai Carabinieri di Aosta V8 febbraio 2013, aveva riferito di avere lavorato nel 2007 per conto di Raso a Pont Saint Martin unitamente allo stesso Raso, a Giuseppe Ferraro e a Giancarlo Tedesco;
d) l'assenza di riscontri alla dichiarazione confessoria resa da Cesare Raso il quale ha ammesso di non avere mai lavorato per la Edilsud, ma non è stato in grado di spiegare il contenuto di un accordo transattivo relativo a preg resse attività svolte per detta società. Dalla produzione della difesa risultano, inoltre, assegni intestati al Raso o alla sua ditta e da questo incassati. Con il secondo motivo di ricorso deducono la violazione dell'art. 372 cod. pen. con riferimento alla effettiva consapevolezza degli imputati che il Raso non avesse mai lavorato nel cantiere, avuto riguardo alle dimensioni del cantiere, alla sporadica presenza sul posto degli imputati, i quali si sono limitati a rendere le dichiarazioni oggetto di contestazione sulla base delle loro conoscenze, il Toscano quale contabile della società, ed il Tropiano quale autotrasportatore.
3. Il Sostituto Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, rilevando, in particolare, sia l'identità della situazione di fatto oggetto dei due giudizi, ovvero la sussistenza o meno del rapporto giustificativo delle fatture emesse, che la inconciliabilità nella valutazione della attendibilità delle dichiarazioni di alcuni testimoni e della confessione resa da Raso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Giova rammentare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, esclusa l'applicabilità del principio di pregiudizialità penale in caso di autonomi giudizi relativi al medesimo fatto storico, l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisorì dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Bruno, Rv. 275517;
Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, dep. 2016, Daccò, Rv. 266338). Va, tuttavia, aggiunto che, soprattutto nell'ipotesi in cui - come nella fattispecie in esame - i due procedimenti siano fondati su un identico compendio probatorio, il giudice del diverso procedimento è tenuto a fornire adeguata motivazione qualora pervenga a diverse conclusioni rispetto al giudizio già definito in precedenza (Sez. 1, n. 18343 del 21/12/2016, dep. 2017, Biallo, Rv. 270658). Si è, infatti, osservato che l'art. 238-bis impone di considerare - in concreto - l'esito del giudizio correlato e di sviluppare una ipotesi «antagonista» a tale esito solo se ed in quanto la diversità dei materiali cognitivi (ad esempio giudizio abbreviato in un caso/ giudizio ordinario nell'altro, o acquisizione di elementi conoscitivi ulteriori) la giustifichi.
In piena assenza di incrementi istruttori, la diversificazione dei giudizi va - in termini generali - congruamente motivata, posto che l'esistenza di un giudicato sulla medesima vicenda (sia esso favorevole o sfavorevole agli attuali imputati) è un dato da cui non si può certo prescindere e la cui influenza può essere ritenuta decisiva (così, testualmente, Sez. 1, n. 18343 del 21/12/2016, dep. 2017, Biallo, in motivazione). 1.1 La sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tali canoni ermeneutici in quanto, pur dando atto del deposito della sentenza irrevocabile di assoluzione di Tropiano, è pervenuta ad una difforme ricostruzione della medesima situazione di fatto (la realizzazione delle opere oggetto delle fatture e la conseguente falsità delle dichiarazioni rese dai due imputati) senza, tuttavia, alcuna esplicita valutazione del suo contenuto motivazionale né della sua rilevanza sia ai fini dell'esame dell'intero compendio probatorio che del giudizio, secondo il canone dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, della falsità delle dichiarazioni rese dai due imputati.
Va, infatti, considerato che l'assoluzione del Tropiano dal reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 è stata determinata dalla riconosciuta sussistenza di plurimi elementi di riscontro della tesi difensiva relativa alla effettiva realizzazione delle opere effettuate. In particolare la Corte di appello ha posto l'accento su taluni elementi che non risultano esaminati dalla sentenza impugnata (il libro giornale e le dichiarazioni di un operatore bancario sui bonifici effettuati da Tropiano a Raso), sul contenuto non univoco delle dichiarazioni rese dai testimoni a carico del Tropiano (i quali, rileva la Corte territoriale, non sono stati in grado di escludere con certezza la presenza del Raso e dei sui operai in cantiere) e sul possibile interesse sotteso alla chiamata in correità del Raso le cui dichiarazioni sono state, invece, ritenute genuine dalla sentenza impugnata.
Risultano, inoltre, fondati gli ulteriori profili di carenza della motivazione dedotti nell'ambito del motivo in esame. La sentenza, impugnata, infatti, omettendo di rispondere alle specifiche censure dei ricorrenti - ad esempio sulle limitate competenze del teste De Bernardi e sulla estraneità alla sua sfera di controllo dei lavoratori in subappalto, ovvero sul contenuto delle dichiarazioni rese dal teste di Mìrabello - ha confermato il giudizio di falsità delle dichiarazioni testimoniali rese dai due imputati sulla base di una valutazione parziale del compendio probatorio, considerando, in particolare, i medesimi elementi (la confessione del Raso e le dichiarazioni rese da Debernardi e Portè) la cui decisívítà è stata, peraltro, esclusa dalla sentenza di assoluzione del Tropiano.
2. La fondatezza del primo motivo di ricorso ha carattere assorbente rispetto all'esame del secondo motivo.
3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte va, dunque, disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio pre nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 6 a