Sentenza — n. 19833/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 25/5/2021 la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova in data 6/10/2020, ha assolto Alessio Solinas dal reato di evasione ex art. 385 cod. pen., aggravato dalla recidiva, perché non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 19833/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sanas Alessio, nato il 02/09/1992 a Genova avverso la sentenza in data 25/05/2021 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25/5/2021 la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova in data 6/10/2020, ha assolto Alessio Solinas dal reato di evasione ex art. 385 cod. pen., aggravato dalla recidiva, perché non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
2. Ha proposto Solinas tramite il suo difensore. Con due convergenti motivi denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del delitto di evasione. Il ricorrente, autorizzato ad allontanarsi dal domicilio presso cui era ristretto, per recarsi al Sert tra le 8,30 e le 11,30, era stato sorpreso fuori dell'abitazione alle 9,30, allorché era stato visto entrare in una farmacia. La Corte, pur ravvisando la tenuità del fatto, aveva ritenuto che si trattasse di condotta elusiva del vincolo, quando in realtà era stato dato conto dell'orientamento secondo cui il soggetto autorizzato ad allontanarsi dal domicilio dispone di un minimo grado di autonomia per raggiungere un determinato luogo per una determinata necessità, non potendosi affermare che la condotta implicasse sottrazione ai controlli.
3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. La Corte territoriale ha ritenuto di poter applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., a fronte del fatto che il ricorrente, ristretto agli arresti donniciliari, ma autorizzato a recarsi al SERT tra le 8,30 e le 11, era stato sorpreso fuori dell'abitazione alle 9.30 ed era stato visto entrare in una farmacia. Deve tuttavia ribadirsi il condivisibile principio per cui «non integra gli estremi del delitto di evasione la condotta di colui il quale, trovandosi agli arresti domiciliari con autorizzazione a lasciare la propria abitazione, onde raggiungere un altro luogo per una determinata necessità, violi la prescrizione di seguire, a tal fine, il percorso più breve.
Ed invero, la semplice scelta di una via più lunga non costituisce sottrazione alla possibilità di controllo da parte della polizia giudiziaria, specie nel caso in cui l'autorizzazione ad uscire dalla abitazione, comprendendo un arco di tempo di alcune ore, sia tale da consentire, implicitamente, una certa libertà di azione e di movimento già preventivate e valutate dal giudice che ha concesso l'autorizzazione stessa; sicché la violazione della prescrizione di seguire la via più breve non incide significativamente sulla possibilità di controllo, e potrà essere valutata solo con riferimento alla possibile revoca o modifica dell'autorizzazione o addirittura degli arresti domiciliari» (Sez. 6, n. 48917 del 11/11/2015, Pino, Rv. 265475).
Nel caso di specie non rileva che nella direzione più breve il ricorrente potesse trovare un'altra farmacia, in quanto il lieve scostamento, anche considerando che non è stata smentita la dichiarata ragione dell'accesso presso la farmacia, rientrava nel margine di tollerabile libertà di movimento accordata dal provvedimento autorizzativo, incentrato sull'indicazione di una destinazione e di un ampio arco di tempo. Di qui l'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non