Cassation court dismisses appeal on calunnia charges due to procedural violations and lack of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Massimo Lo Surdo inadmissible regarding his conviction for calunnia against Alessandro Ghetti. The appellant argued that the appellate court improperly used an unfinalized prior judgment and a civil report as evidence, failed to renew proceedings for a defense lawyer's testimony, and ignored a letter of apology for generic mitigation. The court rejected these claims because the contested evidence was either uncontroversial, irrelevant, or lacked specific content, and the appellate judge's decision to forego new testimony was properly reasoned and not arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 507, 603, 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the appellant fails to demonstrate the decisive nature of the requested evidence or the specific relevance of cited documents, leaving the appellate court's evaluation of the existing file unchallenged.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lo Surdo Massimo, nato a Torino il 24/08/1972 avverso la sentenza del 08/04/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Elena Emma Piccatti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Massimo Lo Surdo, attraverso il proprio difensore, chiede alla Corte di cassazione di annullare la sentenza della Corte di appello di Torino dell'8 apriie 2021, che ne ha confermato la condanna per il delitto di calunnia in danno dell'avv. Alessandro Ghetti, da lui accusato, con denuncia presentata alla Questura di Torino il 9 gennaio 2015, di condotte che, se vere, avrebbero integrato i reati di minaccia e di tentata estorsione. La vicenda s'inquadra in una più ampia situazione conflittuale, derivante dalle pretese economiche vantate da Lo Surdo sul patrimonio di tale Margherita Falletti, della quale Ghetti era amministratore di sostegno.
2. Il ricorso è sorretto da tre motivi. 2.1. Violazione di legge processuale, per avere la Corte d'appello utilizzato a fini di prova:
a) la sentenza di condanna dell'imputato per il delitto di circonvenzione d'incapace in danno della Falletti, emessa dal Tribunale di Torino in diverso processo e non ancora divenuta irrevocabile al momento dell'acquisizione;
b) una "relazione" scritta della persona offesa, proveniente da un procedimento civile di cui l'imputato non era parte. 2.2. Violazione degli artt. 507 e 603, cod. proc. pen., per non avere la Corte d'appello provveduto alla rinnovazione dell'istruttoria, al fine di assumere la testimonianza del legale che avrebbe consigliato all'imputato di sporgere !a denuncia ritenuta calunniosa, così come richiestole dalla difesa, ma come avrebbe potuto disporre anche d'ufficio: con l'effetto che non risulterebbe superato il ragionevole dubbio di colpevolezza. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, avendo il giudice d'appello omesso di considerare la lettera di scuse prodotta dall'imputato e, dunque, il percorso di risocializzazione da lui intrapreso dopo i fatti di causa.
3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
4. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, ribadendo i motivi di ricorso ed insistendo per il loro accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso.
2. Il primo è manifestamente destituito di fondamento giuridico. La sentenza emessa nel diverso procedimento è divenuta irrevocabile in pendenza del giudizio d'appello: così che al momento della decisione - che è quello in cui l'elemento probatorio è utilizzato ed in relazione al quale, pertanto, va valutata l'esistenza o meno di limiti in tal senso - essa era utilizzabile a fini di prova nei limiti previsti dall'art. 238-bis, cod. proc. pen., così come in effetti è avvenuto. Quanto, invece, al documento che il ricorrente definisce "relazione" proveniente da un giudizio civile, non è chiaro neppure di cosa con precisione si tratti.
Per quanto è dato intendere dalla sentenza impugnata (pag. 9), parrebbe essere un verbale di prova dichiarativa, per cui correttamente la sentenza Individua la disciplina processuale di riferimento nell'art. 238, comma 2, cod. proc. pen., e sul punto il ricorso nulla replica. Inoltre, denominatore comune di tali censure, che ne preclude ulteriormente l'ammissibilità, è la genericità in punto di rilevanza degli indicati elementi probatori ai fini della decisione. Infatti, quanto alla sentenza, il ricorso lamenta che, da essa, la Corte d'appello abbia tratto la prova della preesistente situazione conflittuale tra l'imputato e l'offeso, dato tuttavia incontroverso e non decisivo ai fini di questo giudizio; e della "relazione", poi, il ricorrente non indica neppure il contenuto, talché non è possibile apprezzarne in alcun modo la rilevanza.
3. Anche il secondo motivo presenta i medesimi limiti. Alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello - della cui mancanza il ricorrente si duole - il giudice è tenuto, a norma dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., soltanto quando ritenga «di non essere in grado di decidere allo stato degli atti»: impossibilità che sussiste unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (tra molte:
Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410). Un siffatto accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, il quale ha l'obbligo di dare conto dell'assenza di decisività degli incombenti proposti, e cioè dell'inidoneità degli stessi ad eliminare contraddizioni nei dati già raccolti o ad inficiare la valenza di questi. E, se correttamente motivata, tale valutazione è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620;
Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Ceroni, Rv. 258758). Nello specifico, la sentenza impugnata spiega in dettaglio le ragioni dell'inutilità della prova richiesta (pagg. 9 s.) ed il ricorso non replica a tali argomenti; così come non spiega perché non sia superato il ragionevole dubbio, limitandosi alla nuda affermazione in tale senso.
4. Analoghe considerazioni merita la doglianza in tema di attenuanti generiche. La motivazione della sentenza, sul punto, si presenta ampia e circostanziata, con riferimenti anche all'analogo contegno tenuto dall'imputato pure successivamente al reato, al suo comportamento processuale ed ai suoi precedenti penali analoghi. Per converso, dell'asserita lettera di scuse, in realtà, non è accertata neppure l'esistenza e, comunque, non è noto il contenuto, al quale il ricorso non riserva neppure un accenno.
5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila