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Sentenza — n. 19430/2022 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed as inadmissible due to clerical error in costs order, requiring lower court correction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19430/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible because it relied solely on a clerical error in the lower court's costs order. The civil party argued that the judge failed to order costs against two defendants, despite the civil action being filed only against them. The Court ruled that correcting such a material mistake falls exclusively within the jurisdiction of the trial judge, not the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 619 c.p.p.; Art. 130 c.p.p.: A civil appeal based exclusively on a clerical error in a costs order is inadmissible before the Court of Cassation, as the correction must be effected by the sentencing judge.

Parole chiave

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clerical error correction inadmissible appeal costs order material mistake judicial jurisdiction risarcimento alle vittime di reati azione penale privata azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto disponeva, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.
Art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n.
Art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n.
Art. 619 cod. proc. pen.
Art. 130 cod. proc. pen.
pen., in presenza di una impugnazione che non è stata presentata anche per altri motivi e che dunque è inammissibile, ma il giudice che ha emesso la sentenza di patteggiannento a mente dell'art. 130 cod. proc. pen. (in questo senso, tra le tante, Sez.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto disponeva, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 619 cod. proc. pen
art. 130 cod. proc. pen
pen., in presenza di una impugnazione che non è stata presentata anche per altri motivi e che dunque è inammissibile, ma il giudice che ha emesso la sentenza di patteggiannento a mente dell'art. 130 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 47621 del 11/09/2019
(in questo senso, tra le tante, Sez. 5, n. 47621 del 11/09/2019, P., Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile D'Adamo Vincenzo nel procedimento a carico di 1. D'Ambrosio Franco, nato a Vasto il 02/12/1957 2. Recinelli Antonio, nato a Vasto il 03/11/1953 avverso la sentenza del 17/06/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso chiedendo la correzione della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto disponeva, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti degli imputati Franco D'Annbrosio, Antonio Recinelli, Maurizio Altieri e Gaetano Martone, imputati in relazione a reati contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio e contro la pietà dei defunti. Con la medesima sentenza il Giudice condannava gli imputati Altieri e Martone al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile Vincenzo D'Adamo.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso la parte civile Vincenzo D'Adamo, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge per avere il Giudice per le indagini preliminari omesso di condannare gli imputati D'Annbrosio e Recinelli al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente, benché la costituzione di parte civile fosse avvenuta solo nei riguardi dei due prevenuti e non anche degli altri due imputati.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n.

15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte il ricorso presentato nell'interesse della parte civile Vincenzo D'Adamo sia inammissibile. Premesso che la doglianza difensiva ha chiaramente ad oggetto un errore materiale, avendo il Giudice per le indagini preliminari, per un evidente refuso, condannato al pagamento delle spese di costituzione e di difesa sostenute dalla parte civile non i due imputati - il D'Ambrosio e il Recinelli - nei confronti dei quali l'azione civile era stata esercitata, ma gli altri due imputati, va detto che alla relativa correzione non può provvedere questa Corte di cassazione a norma dell'art. 619 cod. proc. pen., in presenza di una impugnazione che non è stata presentata anche per altri motivi e che dunque è inammissibile, ma il giudice che ha emesso la sentenza di patteggiannento a mente dell'art. 130 cod. proc. pen. (in questo senso, tra le tante, Sez. 5, n. 47621 del 11/09/2019, P., Rv. 278036).

2. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Le peculiarità della vicenda giustificano, invece, la esclusione della condanna dello stesso ricorrente anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/05/2022 Il Con ili Ey r estensore Il Pre '