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Sentenza — n. 19419/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls recidiva finding due to missing prior conviction, remanding for new sentencing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19419/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's finding of recidiva against the defendant, Rami Adil, while upholding the conviction for dangerous driving under altered mental states. The defendant argued that the prior criminal record was irrelevant because the previous proceedings were suspended due to his untraceability. The court agreed, ruling that the essential prerequisite for recidiva—a final, enforceable prior conviction—was absent, necessitating a new sentencing determination.

Regesto Legislator

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Art. 99 cod. pen.; Art. 420-quater cod. pen.: Recidiva requires a final prior conviction; suspended proceedings for irreperible defendants do not satisfy this requirement, mandating annulment of the recidiva finding and remand for new sentencing.

Parole chiave

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recidiva requirement suspended proceedings irreperible defendant dangerous driving altered mental state adeguamento della pena disturbo dell'adattamento recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 99 cod. pen.
Con il secondo motivo di deduce violazione dell'art. 99 cod.
Art. 420-quater cod. pen.
e mancanza di motivazione circa l'aumento della pena per la recidiva trascurando che in realtà non emergono procedimenti penali a carico di Rami perché dal casellario giudiziale risulta soltanto una sospensione del procedimento a suo carico perché irreperibile ex art. 420-quater cod.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Nel ricorso presentato dal difensore di Rami si chiede l'annullamento della sentenza per i motivi che vengono riportati nel seguito nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Art. 624 cod. proc. pen.
Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara irrevocabile la sentenza in ordine alla responsabilità del ricorrente.
art. 99 cod. pen
Con il secondo motivo di deduce violazione dell'art. 99 cod. pen.
art. 420-quater cod. pen
e mancanza di motivazione circa l'aumento della pena per la recidiva trascurando che in realtà non emergono procedimenti penali a carico di Rami perché dal casellario giudiziale risulta soltanto una sospensione del procedimento a suo carico perché irreperibile ex art. 420-quater cod. pen.
art. 624 cod. proc. pen
Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara irrevocabile la sentenza in ordine alla responsabilità del ricorrente.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017, D'Andrea
Sez. 4, n. 48004 del 04/11/2009, Confortola
Sez. 4, n. 48004 del 04/11/2009, Confortola, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: sul ricorso proposto da: Rami Adil, nato in Marocco il 01/01090; avverso la sentenza del 10/06/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano per rideterminare la pena, in accoglimento del secondo motivo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 4537 del 10 giugno 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Adil Rami ex artt. 337 cod. strada e 183 cod. pen. decisa dal Tribunale di Lodi per avere egli, che era in stato di alterazione psichica per avere assunto sostanze stupefacenti, ignorato l'alt intimatogli da agenti della Questura di Lodi poi fuggendo con la sua autovettura a velocità sostenuta con manovre pericolose per gli agenti inseguitori e per gli utenti della strada, ma, assolvendolo dal reato di cui all'art. 189 cod. strada, ha ridotto la pena.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Rami si chiede l'annullamento della sentenza per i motivi che vengono riportati nel seguito nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio della motivazione per avere desunto lo stato di alterazione dalla precedente assunzione di sostanze stupefacenti e dalle modalità della sua condotta trascurando che la prolungata fuga e le manovre attuate possono interpretrarsi in senso contrario alla presenza di uno stato di alterazione, mentre l'applicazione dell'art. 187 cod. strada non punisce semplicemente chi guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti ma richiede che la guida avvenga in una condizione di alterazione psicofisica.

Con il secondo motivo di deduce violazione dell'art. 99 cod. pen. e mancanza di motivazione circa l'aumento della pena per la recidiva trascurando che in realtà non emergono procedimenti penali a carico di Rami perché dal casellario giudiziale risulta soltanto una sospensione del procedimento a suo carico perché irreperibile ex art. 420-quater cod. pen. Con il terzo motivo di ricorso si deduce mancanza di motivazione circa la determinazione della pena in misura distante dai minimi edittali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Lo stato di alterazione del conducente di un veicolo considerato dall'art. 187 cod. strada non necessariamente va accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica ma può essere provato con qualunque mezzo, ben potendo il giudice desumerlo dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, dalla valutazione delle testimonianze raccolte, dal contesto in cui il fatto si è verificato e dalle modalità della condotta (Sez. 4, n. 43486 3 del 13/06/2017, D'Andrea, Rv. 270929;

Sez. 4, n. 48004 del 04/11/2009, Confortola, Rv. 245798). Nel caso in esame con adeguata motivazione la Corte di appello ha ritenuto sufficienti per l'accertamento dello stato di alterazione causato dalla assunzione di cannabinoidi, l'esito delle analisi del sangue dell'imputato e il suo stato di profonda agitazione rivelato dal fatto che, a conclusione della sua spericolata fuga, Rami si gettò nel fiume, pur non sapendo nuotare, e, dopo essere stato salvato dagli agenti, continuo a agitarsi per sottrarsi al controllo.

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato perché dal certificato del casellario giudiziale in atti risulta che nei confronti di Rami è stato avviato un unico procedimento penale (per porto illegale di armi, minaccia e danneggiamento commessi nel 2017) che però è stato sospeso per essere l'imputato irreperibile, sicché manca il presupposto essenziale per una eventuale applicazione della recidiva. Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla ritenuta recidiva con rinvio a altra Sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena. Questo esito priva di rilevanza attuale il terzo motivo di ricorso, concernente la determinazione della misura della pena.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta recidiva, che elimina, e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara irrevocabile la sentenza in ordine alla responsabilità del ricorrente. Così deciso il 10/0