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Sentenza — n. 19283/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of interest after extradition delivery and release from custody.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19283/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant was released from custody following the delivery to Albanian authorities. The defense argued a violation of law regarding the lack of reasoning on flight risk, but the court noted the delivery extinguished any legal interest in challenging the preventive measure. Consequently, the appeal was rejected as the interest to contest the measure had vanished upon the appellant's release.

Regesto Legislator

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Art. 704, comma 4, cod. proc. pen.; In extradition cases, once the person is delivered to the requesting state, the appeal against the preventive measure becomes inadmissible due to the lack of interest, as the detention is no longer unjust.

Parole chiave

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extradition passive preventive detention lack of interest inadmissible appeal flight risk reasoning domanda d'asilo di cittadino albanese allontanamento malgrado rischio di persecuzione privazione illegittima della libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 704, comma 4, cod. proc. pen.
per violazione di legge in relazione all'art. 704, comma 4, cod. proc. pen. con cui denuncia l'assenza di motivazione sulla sussistenza del presupposto del pericolo di fuga.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Selimaj Gerti, nato a Valona (in Albania) il 03/12/1974 avverso l'ordinanza del 09/03/2022 della Corte di Appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto ha applicato nei confronti di Selimaj Gerti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla richiesta del Ministero della Giustizia formulata a seguito della definitività della decisione favorevole alla consegna del predetto alle Autorità dello Stato di Albania, in esecuzione del mandato di arresto emesso il 9 febbraio 2021 dal Tribunale di Vlore, nella procedura di estradizione conclusasi con la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in data 19 gennaio 2022 2.

Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello, il difensore di fiducia di Selimaj Gerti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo i ,..__. per violazione di legge in relazione all'art. 704, comma 4, cod. proc. pen. con cui denuncia l'assenza di motivazione sulla sussistenza del presupposto del pericolo di fuga. È stata già rilevata, in sede di fissazione dell'udienza, la tardività dell'istanza di trattazione orale avanzata in data 20 aprile 2022 dalla difesa oltre il termine di giorni venticinque prima dell'udienza previsto dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. n.176 del 2020.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile in applicazione del condiviso principio affermato da questa Corte secondo il quale, in tema di estradizione passiva, l'intervenuta consegna allo Stato richiedente comporta l'inammissibilità, per sopraggiunta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta dalla persona reclamata avverso il provvedimento di applicazione della misura cautelare disposta a suo carico nel corso del procedimento estradizionale. In tale ipotesi, l'interesse all'impugnazione non può essere ravvisato neppure nella prospettiva di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez.

U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251691), tenuto conto che anche ai fini dell'azione di riparazione per ingiusta detenzione la decisione irrevocabile di consegna ha ormai cristallizzato la sussistenza delle specifiche condizioni che legittimavano l'applicazione della misura custodiate, con la conseguenza che la detenzione subita in vista dell'esecuzione della consegna non può considerarsi ingiusta e non può costituire, pertanto, titolo per un favorevole epilogo della procedura di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. In ogni caso, va osservato che l'interesse ad impugnare una misura cautelare personale dopo la sua cessazione è ravvisabile, ai fini dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, solo ove si faccia espressa questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità di detto istituto, cosa che nel caso di specie il ricorrente non ha fatto.

4. In conclusione, poichè risulta che in data 23 marzo 2022 Selimaj Gerti è stato scarcerato in esecuzione dell'estradizione con la consegna alle autorità dello Stato richiedente, il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura una ipotesi di soccombenza e, pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in R