Sentenza — n. 19282/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAttraverso il proprio difensore, layarajah Leandro Mativatanan impugna la sentenza della Corte di appello di Roma del 27 ottobre 2020, che ha disposto il riconoscimento, ai fini dell'esecuzione in Italia, del provvedimento con il quale l'autorità giudiziaria del Regno dei Paesi Bassi, il 23 ottobre 2018, gli ha applicato la sanzione pecuniaria di 94 euro, per aver violato la legge di quello Stato in materia di circolazione stradale, superando di 11 km/h il limite di velocità nei centri abitati. Con un unico motivo, egli lamenta l'ineseguibilità di tale decisione, ai sensi dell'art. 12, d. Igs. n. 37 del 2016, per l'incompletezza del certificato trasmesso a tal fine dall'autorità richiedente, nel quale non si dà atto dell'avvenuta presentazione del ricorso avverso la decisione medesima e della mancata pronuncia su tale gravame nei termini di legge.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 19282/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti • addotti, va fissata in tremila euro.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JAYARMAH LEANDRO MATIVATANAN nato a ROMA il 28/05/1987 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI; lette le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Attraverso il proprio difensore, layarajah Leandro Mativatanan impugna la sentenza della Corte di appello di Roma del 27 ottobre 2020, che ha disposto il riconoscimento, ai fini dell'esecuzione in Italia, del provvedimento con il quale l'autorità giudiziaria del Regno dei Paesi Bassi, il 23 ottobre 2018, gli ha applicato la sanzione pecuniaria di 94 euro, per aver violato la legge di quello Stato in materia di circolazione stradale, superando di 11 km/h il limite di velocità nei centri abitati. Con un unico motivo, egli lamenta l'ineseguibilità di tale decisione, ai sensi dell'art. 12, d. Igs. n. 37 del 2016, per l'incompletezza del certificato trasmesso a tal fine dall'autorità richiedente, nel quale non si dà atto dell'avvenuta presentazione del ricorso avverso la decisione medesima e della mancata pronuncia su tale gravame nei termini di legge.
2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza, e comunque la genericità, del motivo. Come rilevato dalla Corte d'appello, non v'è alcun riscontro del fatto che il ricorso avverso la decisione straniera sia stato proposto nel rispetto dei termini e delle forme previste dalla legge di quello Stato, né che, laddove ritualmente proposto, l'eventuale mancanza di una decisione sul medesimo ne determini l'accoglimento, secondo l'invocato meccanismo del silenzio-assenso: ragion per cui, nulla consente di revocare in dubbio quanto affermato nel certificato in ordine al passaggio in giudicato del provvedimento straniero. A tale osservazione, peraltro, il ricorso nulla replica, limitandosi a riproporre la doglianza. Irrilevante è la circostanza per cui, nelle more del presente ricorso, l'interessato abbia pagato la sanzione amministrativa irrogatagli, trattandosi di aspetto che attiene all'esecuzione della sentenza e non al riconoscimento della stessa nel nostro ordinamento.
4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti • addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso in Ro