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Sentenza — n. 19275/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic legal violation claims and failure to substantiate specific factual arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19275/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Di Martino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated legal principles by ignoring the reclassification of the crime from attempted murder to personal injuries and failed to concretely justify the risk of reoffending. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the lower court explicitly considered the reclassification and that the appellant failed to provide specific evidence regarding mitigating factors like confession or compensation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 23, comma 8, d.I. n. 137/2020: An appeal based on generic allegations of legal violation or lack of motivation is inadmissible if the appellant fails to specify the precise grounds and substantiate them with concrete facts distinct from the general case.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic legal violation risk of reoffending reclassification of crime cautionary measure manifestly unfounded procedural costs risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.
Art. 23, comma 8, d.I. n. 137 del 2020
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.
Art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n.105
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Martino Saverio, nato ad Aversa il 13/5/1985 avverso l'ordinanza emessa il 21/1/2022 dal Tribunale di Ancona; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Ancona rigettava l'appello proposto da Di Martino avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello aveva rigettato l'istanza di revoca o modifica della misura cautelare dell'obbligo di dimora, disposta in relazione al reato di lesioni personali, così riqualificato il fatto originariamente rubricato come tentato omicidio.

2. Avverso la suddetta pronuncia, il ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, articolato in tre diverse doglianze, tutte genericamente fondate sul vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, cumulativamente dedotti. In sintesi, il ricorrente lamenta che il fatto per il quale si procede era stato derubricato, nella sentenza di primo grado, da tentato omicidio a lesioni personali. La corte di appello, tuttavia, non avrebbe tenuto conto di tale modifica, incidente sulla gravità del fatto e sulla conseguente sussistenza del pericolo di reiterazione, in tal modo violando il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui al giudice della cautela è preclusa una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella recepita nel giudizio di merito.

Con riferimento al pericolo di reiterazione, il ricorrente eccepisce che l'ordinanza impugnata avrebbe genericamente ipotizzando la necessità di preservare l'incolumità di soggetti anche diversi dalla persona offesa, ma senza motivare da quali indici concreti emergerebbe tale esigenza. Infine, si censura l'omessa valorizzazione del tempo trascorso dall'applicazione della misura cautelare, da valutare congiuntamente al ridimensionamento della gravità del fatto e al comportamento processuale dell'imputato, il quale avrebbe reso confessione e risarcito il danno arrecato alla persona offesa.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il ricorso è formulato senza distinguere quali doglianze vengono proposte per violazione di legge e quali per vizio di motivazione. Nello specifico, si censura in primo luogo il fatto che l'ordinanza impugnata avrebbe compiuto il vaglio circa la gravità del reato con riguardo all'originaria imputazione per tentato omicidio, senza considerare che, all'esito del giudizio di primo grado, il reato era stato derubricato in lesioni personali. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con la specifica motivazione recepita dal Tribunale, lì dove ha ritenuto la particolare gravità del fatto anche a fronte della derubricazione, in tal modo prendendo atto della modifica e, tuttavia, ritenendo che il fatto storico fosse di per sé di notevole rilievo.

Peraltro, nell'ordinanza si dà atto di come la derubricazione sia stata congruamente valutato al momento della sostituzione dell'originaria misura con quella dell'obbligo di dimora. Rispetto a tale sintetica, ma esaustiva motivazione, il ricorrente ipotizza che l'ordinanza impugnata non abbia tenuto conto della intervenuta derubricazione, in tal modo non considerando la diversa e puntuale motivazione resa sul punto. 2.1. Anche la censura concernente la valutazione del rischio di reiterazione è aspecifica e non considera la valutazione compiuta dal Tribunale in ordine sia alla personalità dell'imputato, sia alla gravi precedenti penali da cui è gravato, entrambi indici specifici e sicuramente idonei a fondare il giudizio cautelare in ordine al rischio di reiterazione. 2.3.

Analogamente infondate sono le doglianze relative alla valutazione degli gli elementi che, unitamente al tempo trascorso dalla commissione del fatto, dimostrerebbero il venir meno della pericolosità. In linea generale, è ampiamente consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il tempo trascorso dalla sottoposizione alla misura cautelare non costituisce di per sé un elemento dirimente in ordine al pericolo di reiterazione. Nel caso di specie il ricorrente deduce due fattori - l'intervenuta confessione ed il risarcimento del danno - che non emergono dall'ordinanza impugnata, nella quale si dà atto della sola concessione delle attenuanti generiche.

Sarebbe stato onere del ricorrente, pertanto, fornire la dimostrazione dell'esistenza di ulteriori elementi di positiva valutazione che sarebbero stati immotivatamente pretermessi.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 202