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Sentenza — n. 19272/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against confiscation of drug trafficking proceeds found directly linked to seized cash.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19272/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Nizar Arjoun's appeal against a Bergamo court sentence imposing a suspended prison term and confiscating 198 euros. The defendant argued the seized cash lacked a proven link to drug trafficking, but the lower court correctly applied the statute regarding confiscation of profits. The court upheld the decision because the cash was directly linked to a specific drug sale witnessed by Carabinieri and physically seized during the arrest.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 7-bis d.P.R. 309/1990; Confiscation of proceeds from drug trafficking is valid when the funds are directly linked to a specific sale and physically seized during the arrest of the offender.

Parole chiave

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confiscation of proceeds drug trafficking proven link seized cash Art. 73 DPR 309/1990 confisca dei proventi di reato detenzione di stupefacenti traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 7-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il Tribunale ha fatto dunque corretta applicazione della disposizione dell'art. 73, comma 7- bis d.P.R.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Arjoun Nizar, nato il 02/02/1981 in Tunisia avverso la sentenza del 24/11/2021 del Tribunale di Bergamo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza limitatamente alla disposta confisca.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 24 novembre 2021 il Tribunale di Bergamo applicava la pena concordata di anni 1 e mesi 4 di reclusione nei confronti di Nizar Arjoun per i reati di detenzione e cessione di un modesto quantitativo di cocaina e hashish, nonché di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, disponendo altresì la confisca della somma di denaro di 198,00 euro, siccome provento dell'attività di spaccio.

2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla confisca della predetta somma di denaro, difettando a suo avviso ogni giustificazione circa l'asserito nesso di pertinenzialità con la contestata attività di spaccio.

3. L'unico motivo di ricorso si palesa non fondato. Nel contesto della motivazione della sentenza impugnata, la somma di denaro di 198,00 euro in contanti è stata infatti considerata profitto della cessione di stupefacenti perché, in linea di fatto, i Carabinieri di Curno avevano direttamente assistito a uno specifico episodio di piccolo spaccio, caratterizzato dalla consegna della droga da parte di Arjoun in cambio di denaro in contanti corrisposto dall'acquirente: denaro che veniva poi effettivamente rinvenuto e sequestrato in sede di perquisizione personale e di arresto dell'imputato. Il Tribunale ha fatto dunque corretta applicazione della disposizione dell'art. 73, comma 7- bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, secondo cui, nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto.

4. Il ricorso va pertanto respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/04/2022 Il Consigliere estensore ,\Il Pres.dente \ ,Maria Silvia