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Sentenza — n. 19270/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing; prosecutor lacks interest in preserving arrest at trial stage.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19270/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore della Repubblica appealed a trial court order releasing an indicted defendant from home arrest, arguing procedural errors in evidence evaluation and bidding law interpretation. The court held that the prosecutor lacks standing to appeal because the appeal would not restore the requested coercive measure, which is the only valid interest in such proceedings. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to the absence of a concrete and actual legal interest.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; The public prosecutor lacks standing to appeal a trial court order releasing a defendant from coercive measures when the appeal would not restore the requested measure, as the prosecutor's interest is limited to the maintenance or modification of such measures.

Parole chiave

Generato dall'IA
public prosecutor standing coercive measures appeal concrete legal interest home arrest release procedural inadmissibility ricusazione di pubblici ministeri reati di corruzione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Anche nel procedimento cautelare vale il principio, posto con l'art. 568, comma 4, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017
Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021
Sez. 6, n. 2386 del 24/06/1998
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nel procedimento a carico di: D'Angelo Roberto nato a Roccadaspide il 17/04/1965 avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno del 9/12/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; udito il difensore di D'Angelo, avvocato Cechino Cacciatore, che ha insistito per la declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Salerno, in accoglimento dell'istanza della difesa, ha annullato l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 10 novembre 2021 nei confronti di D'Angelo Roberto per i reati di cui ai capi 3) e 4) di incolpazione. Si contestano all'indagato, legale rappresentante e amministratore della società Idrostrade, i reati di istigazione alla corruzione e di turbativa d'asta. Il compendio indiziario si basa sulle dichiarazioni rese da Cirone Giovanni, consigliere comunale, soggetto istigato alla corruzione, sulle indagini dei carabinieri del reparto operativo Nucleo Investigativo del Comando di Salerno e sull'attività captativa Il Tribunale del riesame ha ritenuto l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati contestati.

2. Avverso l'ordinanza, ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Vizio di motivazione per omessa valutazione o travisamento di elementi probatori decisivi, con particolare riguardo alle ipotesi di istigazione alla corruzione e turbativa di gara di cui a entrambi i capi di incolpazione. 2.2. Violazione di legge in relazione al reato di cui all'art. 322, secondo comma, cod. pen., con specifico riguardo al tema della natura di atto contrario ai doveri d'ufficio, del voto espresso in seno a un organo elettivo, a fronte di un compenso promesso o ricevuto. 2.3. Violazione di legge con specifico riferimento all'interpretazione della procedura "competitiva con negoziazione" di cui all'articolo 62 del codice degli appalti, avendo riguardo al tema della ricorrenza di una fase di bando anche in tale procedura, correttamente interpretata alla luce della sequenza procedimentale prevista da detta normativa.

3. La difesa ha depositato, a mezzo PEC, una corposa memoria, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità, o, comunque, il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Anche nel procedimento cautelare vale il principio, posto con l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto e attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio a eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, Rv. 2689900). Ne deriva che il Pubblico ministero non ha interesse a ricorrere per cassazione contro l'ordinanza del tribunale del riesame sviluppando deduzioni esclusivamente circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza esclusa dal tribunale perché l'accoglimento del ricorso non produrrebbe l'effetto di ripristinare una misura cautelare: l'unico interesse che il Pubblico ministero può perseguire, in sede cautelare, deve avere per oggetto il mantenimento, la modifica o l'imposizione di una misura cautelare (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus Steven, Rv. 282355;

Sez. 6, n. 4i! del e2D22:2:1, De Gasperis, Né, d'altra parte, il Pubblico ministero ha un interesse contrario a quello dell'indagato circa l'accertamento della legittimità (o illegittimità) dell'ordinanza del tribunale del riesame per mezzo di una decisione irrevocabile idonea a fondare, ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., la tutela risarcitoria per la ingiusta detenzione, e in funzione preclusiva della stessa tutela risarcitoria. Infatti, la legittimazione sostanziale passiva in ordine a tale rapporto non compete al pubblico ministero ma allo Stato, in un giudizio contenzioso nel quale l'inquirente è organo obbligatoriamente interveniente, titolare di un diritto di impugnazione connesso al particolare aspetto pubblicistico della controversia, ma avulso da una situazione di diritto sostanziale spettante solo alla Stato nel suo complesso (Sez. 6, n. 2386 del 24/06/1998, Rv. 212898).

Su queste basi, poiché nel caso in esame il Procuratore della Repubblica ricorrente nulla ha prospettato circa il permanere delle esigenze cautelari sulla base delle quali fu fondata la richiesta di misura cautelare, il ricorso risulta inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23 febbraio 2022 Il Contcilief