Sentenza — n. 18972/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Savastano Giovanni, nato a Salerno il 27/09/1959 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno il 28/10/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Salerno ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei riguardi di Savastano Giovanni, ritenuto gravemente indiziato del reato di corruzione propria e turbata libertà del procedimento della scelta del contraente.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 18972/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Salerno ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei riguardi di Savastano Giovanni, ritenuto gravemente indiziato del reato di corruzione propria e turbata libertà del procedimento della scelta del contraente.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Savastano Giovanni, nato a Salerno il 27/09/1959 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno il 28/10/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Salerno ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei riguardi di Savastano Giovanni, ritenuto gravemente indiziato del reato di corruzione propria e turbata libertà del procedimento della scelta del contraente.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando due motivi.
3. Il 4/02/2022 è pervenuta rinuncia al ricorso da parte dell'indagato.4. Alla rinuncia consegue la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2022.