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Sentenza — n. 18954/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to statute of limitations barring prosecution for threat against public officials.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18954/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment because the criminal offense was extinguished by the statute of limitations before the appeal decision. The defendant was charged with using threats against public officials to obstruct an alcohol test, a crime committed on August 26, 2012. The court determined that the limitation period expired on February 26, 2020, well before the May 2021 appellate ruling, rendering the prosecution inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 157 cod. pen.; The criminal proceeding must be dismissed if the statute of limitations has expired prior to the final judgment, extinguishing the right to prosecute the offense.

Parole chiave

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statute of limitations criminal procedure public officials threats offense extinction of crime appellate review non-retroactivity minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Lin Liangliang deduce, quale un unico motivo, la violazione di legge penale ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 157 cod. pen.
Ed infatti, tenuto conto dei limiti di pena edittali e dei criteri di cui all'art. 157 cod. pen. (sei anni) e dell'interruzione dei termini non oltre un quarto (un anno e sei mesi), in assenza di periodi da computare ai fini della sospensione ex art.
Art. 159 cod. pen.
(sei anni) e dell'interruzione dei termini non oltre un quarto (un anno e sei mesi), in assenza di periodi da computare ai fini della sospensione ex art. 159 cod. pen., la prescrizione risulta maturata il 26 febbraio 2020, epoca precedente rispetto alla decisione intervenuta in fase di appello.
art. 336 cod. pen
Lin Liangliang, a mezzo del difensore avvocato Nunzio Giudice, ricorre avverso la sentenza del 20 maggio 2021 della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Prato, previa riqualificazione del reato di cui all'art. 336 cod. pen.
art. 337 cod. pen
pen., dalla Corte di appello riqualificato ai sensi dell'art. 337 cod.
art. 157 cod. pen
Ed infatti, tenuto conto dei limiti di pena edittali e dei criteri di cui all'art. 157 cod. pen.
art. 159 cod. pen
(sei anni) e dell'interruzione dei termini non oltre un quarto (un anno e sei mesi), in assenza di periodi da computare ai fini della sospensione ex art. 159 cod. pen., la prescrizione risulta maturata il 26 febbraio 2020, epoca precedente rispetto alla decisione intervenuta in fase di appello.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Lin Liangliang, nato nella Repubblica Popolare Cinese il 19/04/1991 avverso la sentenza del 20/05/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi che ha chiesto l'annullamanto senza rinvio per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Lin Liangliang, a mezzo del difensore avvocato Nunzio Giudice, ricorre avverso la sentenza del 20 maggio 2021 della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Prato, previa riqualificazione del reato di cui all'art. 336 cod. pen. contestato a Lin Liangliang in quello di cui all'art.337 cod. pen., ha confermata nel resto la pronuncia di primo grado. Per quanto qui di interesse, il ricorrente era imputato per il reato di cui all'art.336 cod. pen., dalla Corte di appello riqualificato ai sensi dell'art. 337 cod. pen., per aver usato minaccia nei confronti dei pubblici ufficiali Sposato e Paggetti, in servizio alla Questura di Prato, per costringerli ad omettere un atto del loro ufficio e segnatamente l'esecuzione del test di accertamento del tasso alcoolemico.

2. Lin Liangliang deduce, quale un unico motivo, la violazione di legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per l'omessa declaratoria di prescrizione del delitto contestato in quanto commesso il 26 agosto 2012, declaratoria che sarebbe dovuta intervenire ad opera della Corte di appello ex art.129 cod. proc. pen.

3. Risultando il reato ormai prescritto in data precedente alla decisione di secondo grado, il ricorso è fondato.

4. Premessa l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, seppure non dedotta in sede di gravame ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01), sulla base delle emergenze processuali risulta che, a fronte della commissione del reato in data 26 agosto 2012, la decisione di secondo grado è intervenuta il 20 maggio 2021, a termini di prescrizione ormai abbondantemente scaduti. Ed infatti, tenuto conto dei limiti di pena edittali e dei criteri di cui all'art. 157 cod. pen. (sei anni) e dell'interruzione dei termini non oltre un quarto (un anno e sei mesi), in assenza di periodi da computare ai fini della sospensione ex art. 159 cod. pen., la prescrizione risulta maturata il 26 febbraio 2020, epoca precedente rispetto alla decisione intervenuta in fase di appello.

5. Da quanto sopra consegue l'annullamento senza rinvio per prescrizione della decisione impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 08/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Costantini Ana Petra)zel is Deposita