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Sentenza — n. 18953/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18953/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18953/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 19 maggio 2021, la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del 1 ottobre 2019 emessa dal Tribunale di Trento che aveva condannato, previa applicazione della recidiva infraquinquennale ex art. 2, comma 2, n. 2, cod. pen., George Bordianu alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. commesso il 6 ottobre 2013. Bordianu era stato imputato del reato di evasione poiché, sottoposto a partire dal febbraio 2013 al regime di esecuzione della pena presso il domicilio di cui alla L. n. 199/2010 - in esecuzione della pena inflittagli dal Tribunale di Modena il 4 febbraio 2010 - si era dopo poco più di sette mesi allontanato dall'abitazione senza farvi più ritorno.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 179 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18953/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2, comma 2, n. 2, cod. pen., George Bordianu alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. commesso il 6 ottobre 2013. Bordianu era stato imputato del reato di evasione poiché, sottoposto a partire dal febbraio 2013 al regime di esecuzione della pena presso il domicilio di cui alla L. n. 199/2010 - in esecuzione della pena inflittagli dal Tribunale di Modena il 4 febbraio 2010 - si era dopo poco più di sette mesi allontanato dall'abitazione senza farvi più ritorno.

Parole chiave

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procedura di estradizione domanda d'asilo tardiva situazione nel paese d'origine grave deficienza del procedimento all'estero partenza dal paese notificazione di atti

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
pen., George Bordianu alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 179 cod. proc. pen
In particolare, si eccepisce la nullità assoluta e insanabile, ex art. 179 cod. proc. pen., della notificazione del decreto di citazione in appello, per essere stata effettuata con forme diverse rispetto a quelle prescritte dalla legge in quanto recapitata al difensore di fiducia ex art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bordianu George, nato in Romania il 04/08/1989 avverso la sentenza del 19/05/2021 della Corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni e le repliche del difensore, avv. Giovanni Rambaldi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 19 maggio 2021, la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del 1 ottobre 2019 emessa dal Tribunale di Trento che aveva condannato, previa applicazione della recidiva infraquinquennale ex art. 2, comma 2, n. 2, cod. pen., George Bordianu alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. commesso il 6 ottobre 2013. Bordianu era stato imputato del reato di evasione poiché, sottoposto a partire dal febbraio 2013 al regime di esecuzione della pena presso il domicilio di cui alla L. n. 199/2010 - in esecuzione della pena inflittagli dal Tribunale di Modena il 4 febbraio 2010 - si era dopo poco più di sette mesi allontanato dall'abitazione senza farvi più ritorno.

2. Bordianu George, a mezzo del difensore avvocato Giovanni Rambaldi, ricorre avverso detta sentenza deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 161, comma 4, 169, 179 e 601 cod. proc. pen., per omessa citazione in appello dell'imputato residente all'estero. In particolare, si eccepisce la nullità assoluta e insanabile, ex art. 179 cod. proc. pen., della notificazione del decreto di citazione in appello, per essere stata effettuata con forme diverse rispetto a quelle prescritte dalla legge in quanto recapitata al difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza che detta notifica fosse preceduta dall'invito rivolto al ricorrente, di cui era noto l'indirizzo in Romania, ad effettuare l'elezione di domicilio in Italia.

Ed invero, l'Autorità giudiziaria italiana, nel corso del procedimento, aveva appreso l'esatta residenza in Romania del Bordianu - ove si era recato a seguito dell'evasione - e proceduto alla notifica del decreto di citazione diretta a giudizio tramite invio di raccomandata all'indirizzo conosciuto all'estero, senza che detto atto contenesse anche l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato nel termine di 30 giorni, né l'avviso che, in mancanza di tale adempimento, le notificazioni successive sarebbero state eseguite tramite consegna al difensore.

Peraltro, detta raccomandata seguiva precedente analoga missiva contenente il decreto di citazione diretta a giudizio che era stata inviata con il mancato rispetto del termine a comparire. Il decreto di citazione in appello era stato, dunque, notificato al difensore ex L art. 161, comma 4, cod. proc. pen. senza che in realtà ne ricorressero i presupposti di legge. Il Bordianu non avrebbe mai ricevuto alcun invito o sollecitazione ad eleggere o dichiarare domicilio in Italia né avrebbe mai effettuato tale elezione nel corso del procedimento penale.

3. Il ricorso, in quanto intempestivo, è inammissibile.

4. Ed invero, a fronte di sentenza emessa in data 19 maggio 2021, depositata entro i termini di sessanta giorni (15 luglio 2021) che andavano a scadere il 18 luglio 2021, il ricorso è stato depositato il 4 ottobre 2021, a fronte dell'ultimo giorno entro cui presentare il ricorso da individuarsi nel 2 ottobre 2021, cadente nella giornata di sabato e pertanto utilmente calcolabile.Trascorsi, pertanto, i quarantacinque giorni entro i quali proporre ricorso ex art. 585, comma 1, lett. c), con riferimento all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., lo stesso deve essere ritenuto inammissibile per intempestività.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08/03/2022. Il Consigliere estensore Il