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Sentenza — n. 18948/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18948/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18948/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Modena condannava Kasa Bamir alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di cui all'art. 651 cod. pen. ,g( 2. Con l'unico motivo di ricorso la difesa eccepisce la violazione della legge processuale per l'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio in lingua intelligibile all'imputato, a nulla rilevando il fatto che quest'ultimo avesse eletto domicilio presso il difensore di fiducia.

Regesto Legislator

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art. 651 cod. pen, art. 143 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18948/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Attraverso l'elezione di domicilio, dunque, l'indagato sceglie sia il luogo (come nel domicilio dichiarato) che la persona alla quale devono essere notificati gli atti processuali (Sez. 6 , n. 30873 del 18/09/2020, D'Antino, Rv. 279850). Tuttavia, il rapporto fiduciario che lega l'indagato al suo domiciliatario, quand'anche lo stesso sia il difensore di fiducia, comporta a carico di quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti al primo destinati e di tenerli a sua disposizione (Sez. 3, n. 22844 del 26/5/2003, Barbiera, Rv. 224870), ma non di certo, come sostenuto dal contrario indirizzo ermeneutico, anche l'obbligo-onere di traduzione 2 v degli atti nella diversa lingua del cliente alloglotta, o di farne comprendere al suo assistito il significato.

Parole chiave

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difficoltà linguistiche diritto di traduzione grave deficienza del procedimento all'estero memoria illeggibile riconoscimento di decisioni straniere difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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art. 651 cod. pen
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Modena condannava Kasa Bamir alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di cui all'art. 651 cod. pen.
art. 143 cod. proc. pen
L'elezione di domicilio presso un difensore attiene, infatti, unicamente alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporta la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua (diritto previsto dall'art. 143 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da: Kasa Bamir nato in Albania il 13/11/1969 avverso la sentenza del 16/11/2020 del Tribunale di Modena Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna. Lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del Sostituto procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Modena condannava Kasa Bamir alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di cui all'art. 651 cod. pen. ,g( 2. Con l'unico motivo di ricorso la difesa eccepisce la violazione della legge processuale per l'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio in lingua intelligibile all'imputato, a nulla rilevando il fatto che quest'ultimo avesse eletto domicilio presso il difensore di fiducia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.

2. Pur essendo stato espresso in i. passato dalla giurisprudenza di questa Corte un orientamento di senso contrario (richiamato nella motivazione della impugnata sentenza), deve rilevarsi che, secondo il più recente orientamento di legittimità, al quale la Corte ritiene di aderire "In tema di decreto di citazione in appello, l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, non irreperibile né latitante, sussiste a pena di nullità ex art. 178,lett. c), cod. proc. pen. anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione" (Sez. 6 n. 30143 del 07/07/2021, Li Min, Rv. 281705;

Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, Ebrima, Rv. 270274 in tema di notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari; Sez. 5, n. 48916 del 28/09/2016, Dutu, Rv. 268371). 2.1. L'elezione di domicilio presso un difensore attiene, infatti, unicamente alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporta la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua (diritto previsto dall'art. 143 cod. proc. pen., in attuazione della Direttiva 2010/64/UE ed in accordo con l'articolo 6, par. 3, lett. a), CEDU) né alla lettura ed all'esame degli atti che lo riguardano (necessari per la predisposizione di una più efficace difesa), svolgendo tale elezione, soprattutto ove si tratti di individuo privo di recapiti stabili, la funzione opposta di garantirgli una più sicura conoscenza degli stessi.

Attraverso l'elezione di domicilio, dunque, l'indagato sceglie sia il luogo (come nel domicilio dichiarato) che la persona alla quale devono essere notificati gli atti processuali (Sez. 6 , n. 30873 del 18/09/2020, D'Antino, Rv. 279850). Tuttavia, il rapporto fiduciario che lega l'indagato al suo domiciliatario, quand'anche lo stesso sia il difensore di fiducia, comporta a carico di quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti al primo destinati e di tenerli a sua disposizione (Sez. 3, n. 22844 del 26/5/2003, Barbiera, Rv. 224870), ma non di certo, come sostenuto dal contrario indirizzo ermeneutico, anche l'obbligo-onere di traduzione 2 v degli atti nella diversa lingua del cliente alloglotta, o di farne comprendere al suo assistito il significato.

3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Modena al Tribunale di Modena perché, previa rinnovazione della citazione a giudizio dell'imputato, con trascrizione del relativo decreto in una lingua a lui nota, provveda all'ulteriore corso del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Modena. Così deciso il 22 f