Sentenza — n. 18939/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Sassari ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Sassari ha condannato Spano Roberto alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 73, commi 1 - 4 bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; deduce il Procuratore ricorrente violazione di legge per non avere il Tribunale inflitto anche la pena pecuniaria prevista dalla legge.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 18939/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, commi 1 - 4 bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; deduce il Procuratore ricorrente violazione di legge per non avere il Tribunale inflitto anche la pena pecuniaria prevista dalla legge.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Sassari avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Sassari il 03/12/2020 nel procedimento nei riguardi di Spano Roberto, nato a Sassari il 25/09/1992; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Nicola Lettieri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Sassari ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Sassari ha condannato Spano Roberto alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 73, commi 1 - 4 bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; deduce il Procuratore ricorrente violazione di legge per non avere il Tribunale inflitto anche la pena pecuniaria prevista dalla legge.
2. Il ricorso è fondato.3. Il reato per cui si procede è punito con la pena congiunta della reclusione e della multa; il Tribunale ha effettivamente omesso di condannare l'imputato anche alla pena pecuniaria. Ne deriva che la sentenza sul punto deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Sassari. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Sassari. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Preside e