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Ordinanza — n. 18650/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18650/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18650/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Coppi Fausto, nato a Frattanninore il 04/01/1953 avverso la sentenza n. 33083/17 emessa dalla Corte di Cassazione il 13/06/2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, che ha chiesto di procedere alla correzione della impugnata sentenza; letta la richiesta fatta pervenire dal Comune di Frattaminore, costituitosi parte civile; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Fausto Coppi, condannato nel procedimento n. 33083/17 R.G.N. definito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 40808 del 13/06/2018, deduce che la Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, abbia condannato per un evidente errore materiale il ricorrente, in solido con gli altri imputati, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della costituita parte civile, Comune di Frattaminore, liquidate in 35.000 euro.Dal dispositivo della sentenza riportato nel ruolo di udienza emerge che la determinazione dell'importo indicato nella motivazione e nel dispositivo della sentenza è chiaramente frutto di un errore materiale, derivante dalla mancata apposizione di un punto dopo il numero cinque del numero "35000".

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18650/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si deve dunque procedere alla correzione del dispositivo e della motivazione della sentenza depositata nel senso che la somma da corrispondere alla parte civile deve intendersi quella di euro tremilacinquecento.

Parole chiave

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pagamento dell'ammenda calcolo delle spese spese di ripristino ripetibili spese per le indagini accollo delle spese procedurali
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Coppi Fausto, nato a Frattanninore il 04/01/1953 avverso la sentenza n. 33083/17 emessa dalla Corte di Cassazione il 13/06/2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, che ha chiesto di procedere alla correzione della impugnata sentenza; letta la richiesta fatta pervenire dal Comune di Frattaminore, costituitosi parte civile; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Fausto Coppi, condannato nel procedimento n. 33083/17 R.G.N. definito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 40808 del 13/06/2018, deduce che la Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, abbia condannato per un evidente errore materiale il ricorrente, in solido con gli altri imputati, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della costituita parte civile, Comune di Frattaminore, liquidate in 35.000 euro.Dal dispositivo della sentenza riportato nel ruolo di udienza emerge che la determinazione dell'importo indicato nella motivazione e nel dispositivo della sentenza è chiaramente frutto di un errore materiale, derivante dalla mancata apposizione di un punto dopo il numero cinque del numero "35000".

Si deve dunque procedere alla correzione del dispositivo e della motivazione della sentenza depositata nel senso che la somma da corrispondere alla parte civile deve intendersi quella di euro tremilacinquecento.

P.Q.M.

Corregge il dispositivo e la motivazione della sentenza n. 40808 del 13/06/2018 emessa dalla Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, disponendo che la somma da corrispondere alla parte civile, indicata erroneamente in euro 35000, sia sostituita con quella corretta, emergente dal dispositivo riportato nel ruolo di udienza, di euro 3.500,00. Manda alla Cancelleria di eseguire le prescritte annotazioni sull'originale dell'atto. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2022. Il Consigliere estensore I