Italian Court dismisses appeal against conviction for failing to meet formal filing requirements under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Stefano Grassi inadmissible due to non-compliance with specific procedural forms. Grassi argued that the presiding judge and rapporteur were biased, claiming he was an outsider to the case and legally entitled to file the appeal personally. The court rejected this claim, ruling that the appeal was invalid because it was not submitted according to the strict formats mandated by the Criminal Procedure Code and was decided summarily.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 37, Art. 591 lett. b), Art. 610 comma 5-bis, Art. 38 cod. proc. pen.: An appeal for recusation is inadmissible if it fails to comply with the formal requirements established by law and is decided de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Grassi Stefano, nato a Reggio Emilia il 26/09/1969 avverso il Primo Collegio della Seconda Sezione penale chiamato a decidere nel procedimento R.G.N. 44259/21 sul ricorso del ricorrente; visti gli atti; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini FATTO E DIRITTO 1. Stefano Grassi ha proposto personalmente e via mail ricorso per ricusazione, ai sensi dell' art. 37 cod. proc. pen., nei confronti del Presidente e del Consigliere relatore del Primo Collegio della Seconda Sezione penale designati per la trattazione del ricorso, trattato nell'udienza in camera di consiglio del 15 aprile 2022, relativo all'impugnazione della sentenza della Corte di appello di Bologna con la quale era stato condannato ad un anno di reclusione. 1.1. Si deduce nell'istanza che entrambi i magistrati non sono imparziali e terzi essendo il Grassi estraneo ai fatti e legittimato a proporre l'impugnazione personalmente.
2. Il ricorso è inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, lett.
b) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché non è stato presentato nelle forme stabilite dall'art. 38 cod. proc. pen. e viene deciso con procedura camerale de plano (Sez. 6, n. 19532 del 05/03/2018, Stara, Rv. 19532).
3. Dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, ma non anche ad una somma in favore della Cassa delle ammende in ragione della condizione di disagio economico-sociale del Grassi, attualmente in comunità di recupero, anche privo di adeguata alfabetizzazione per come emerge dallo stesso tenore del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/04/2022 La Consigliera estensora Il residente Paola Di Nicola Travaglini Pierl Stefano 72 . / /h DEPO8ffATO IN CANCELLERIA 1 O MA