Cassation appeal dismissed due to withdrawn appeal; defense lawyer renounced appeal, rendering it inadmissible under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the defense lawyer formally renounced the appeal on March 17, 2022. Although the defense initially argued for a constitutional review regarding civil liability upon prescription, the withdrawal rendered the procedural grounds moot. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589, 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant withdraws the appeal before the court's decision, resulting in the dismissal of the request and the imposition of costs.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cifarelli Massimo, nato il 26/01/1957 ad Altamura avverso la sentenza del 09/07/2021 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. Nicola Viscanti, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia. RITENUTO IIN FATTO 1. Con sentenza del 9 luglio 2021 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Massimo Cifarelli in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 337, 582, 61, n. 10, cod. pen., perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili con la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, deducendo con un primo motivo il vizio della mancanza di motivazione in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità e alla conseguente conferma delle statuizioni civili, avuto riguardo alle censure mosse in sede di gravame. 2.1. Con un secondo motivo si chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 6, par. 2, CEDU, 117, comma 1, Cost., 3 e 4 della direttiva 2016/UE/343 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, in favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti civili.
3. Con dichiarazione trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 17 marzo 2022 l'Avv. Nicola Viscanti, difensore di fiducia e procuratore speciale dell'imputato, ha rinunziato al ricorso per cassazione.
4. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 21 marzo 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
5. Con note scritte trasmesse alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 31 marzo 2022 il difensore, Avv. Nicola Viscanti, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In data 17 marzo 2022 il difensore dell'imputato ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, in forza di una procura speciale all'uopo conferita dal ricorrente. Sulla base della rituale intervenuta rinuncia all'impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso